295 – CODICE di NORIMBERGA – Di Franco Remondina

Codice di Norimberga

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I vaccini obbligatori sono una violazione diretta del codice di Norimberga. L’intervento medico può essere effettuato solo con l’espresso consenso informato preventivo dell’interessato.

  1. Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò
    significa che la persona in questione deve avere capacità legale di dare
    consenso, deve essere in grado di esercitare il libero arbitrio senza
    l’intervento di alcun elemento coercitivo, inganno, costrizione, falsità o altre
    forme di imposizione o violenza; deve avere sufficiente conoscenza e
    comprensione degli elementi della situazione in cui è coinvolto, tali da
    metterlo in posizione di prendere una decisione cosciente e illuminata.
    Quest’ultima condizione richiede che prima di accettare una decisione
    affermativa da parte del soggetto dell’esperimento lo si debba portare a
    conoscenza della natura, della durata e dello scopo dell’esperimento stesso;
    del metodo e dei mezzi con i quali sarà condotto; di tutte le complicazioni e
    rischi che si possono aspettare e degli effetti sulla salute o la persona che gli
    possono derivare dal sottoporsi dell’esperimento. Il dovere e la responsabilità
    di constatare la validità del consenso pesano su chiunque inizia, dirige o è
    implicato nell’esperimento. E’ un dovere e una responsabilità che possono
    essere impunemente delegati ad altri.
  2. L’esperimento dovrà essere tale da fornire risultati utili al bene della
    società, e non altrimenti ricavabili con mezzi o metodi di studio; la natura
    dell’esperimento non dovrà essere né è casuale né senza scopo.
  3. L’esperimento dovrà essere impostato e basato sui risultati della
    sperimentazioni su animali e sulla conoscenza della storia naturale del
    morbo o di altri problemi allo studio, cosicché risultati antecedenti
    giustifichino lo svolgersi dell’esperimento.
  4. L’esperimento dovrà essere condotto in modo tale da evitare ogni
    sofferenza o lesione fisica o mentale che non sia necessaria.
  5. Non si dovranno condurre esperimenti ove vi sia già a priori ragione di
    credere che possa sopravvenire la morte o un’infermità invalidante, eccetto
    forse quegli esperimenti in cui il medico sperimentatore si presta come
    soggetto.
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  6. Il grado di rischio da correre non dovrà oltrepassare quello determinato
    dalla rilevanza umanitaria del problema che l’esperimento dovrebbe
    risolvere.
  7. Si dovrà effettuare una preparazione particolare, e particolari attenzioni
    dovranno essere usate al fine di mettere al riparo il soggetto dell’esperimento
    da possibilità anche remote di lesione, invalidità o morte.
  8. L’esperimento dovrà essere condotto solo da persone scientificamente
    qualificate. Sarà richiesto il più alto grado di capacità e attenzione in tutte le
    fasi dell’esperimento a coloro che lo conducono o vi sono comunque
    coinvolti.
  9. Nel corso dell’esperimento il soggetto umano dovrà avere la libera facoltà
    di porre fine ad esso se ha raggiunto uno stato fisico o mentale per cui gli
    sembra impossibile continuarlo.
  10. Durante l’esperimento lo scienziato responsabile deve essere pronto a
    interromperlo in qualunque momento se è indotto a credere in buona fede ,
    dopo una ponderata riflessione con tutte le sue facoltà, che la continuazione
    dell’esperimento comporterebbe probabilmente lesioni, invalidità o morte per
    il soggetto umano.

Di Franco Remondina