“(NON) EVIDENZE E (NON) RACCOMANDAZIONI TEST MOLECOLARE RT-PCR (TAMPONE)” – Dr. DIEGO TOMASSONE

“(NON) EVIDENZE E
(NON) RACCOMANDAZIONI
TEST MOLECOLARE RT-PCR (TAMPONE)”

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PREMESSA

Nel Rapporto ISS COVID-19 n.11/2020 Rev.2 “Raccomandazioni ad interim per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone rino/orofaringeo per la diagnosi di COVID-19”, si legge:

“Nel dicembre 2019, in Cina, precisamente nella città di Wuhan (provincia di Hubei) è stata individuata nell’uomo una forma di polmonite atipica sostenuta da un nuovo coronavirus identificato come SARS-CoV-2.

I coronavirus sono virus provvisti di capside a singolo filamento di RNA a senso positivo (ssRNA+) di circa 30 kilo basi che codifica per 7 proteine virali. Al microscopio elettronico a trasmissione, i virioni appaiono sferici con una forma a “corona”. Questo particolare aspetto è dovuto alla presenza della proteina “spike” rappresentata dalla glicoproteina (S). Le proteine strutturali aggiuntive comprendono: l’envelope (E), la proteina di matrice (M) e il nucleocapside (N).

L’agente eziologico della malattia COVID-19 è stato ritrovato in vari distretti delle vie respiratorie superiori e inferiori come faringe, rinofaringe, espettorato e fluido bronchiale (3). L’RNA virale è stato riscontrato con frequenza variabile anche nelle feci e nel sangue di pazienti COVID-19. Tuttavia, la possibilità di infezione a partire da questi materiali è al momento controversa.

La diagnosi di laboratorio di SARS-CoV-2 in un caso sospetto necessita di una corretta esecuzione, trasporto e conservazione del campione e di utilizzare metodiche molecolari sensibili e specifiche. Campioni biologici per diagnosi di COVID-19 Per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 il campione di elezione è un campione delle vie respiratorie. Questo può essere delle alte vie respiratorie (tampone nasale, tampone oro-faringeo, tampone rino-faringeo) e più raramente, ove disponibili, delle basse vie respiratorie: aspirato endo-tracheale o lavaggio bronco-alveolare (Broncho-Alveolar Lavage, BAL).

Il campione delle basse vie respiratorie è da preferire per una maggiore concentrazione di virus nei casi di polmonite.

Il prelievo del tampone rinofaringeo e orofaringeo è una procedura che consiste nel prelievo di muco che riveste le cellule superficiali della mucosa del rinofaringe o dell’orofaringe, mediante un tampone (attualmente sono disponibili dei tamponi in materiale sintetico capaci di trattenere molto più materiale organico rispetto ai tamponi di ovatta).

Il tampone rinofaringeo, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche acquisite durante la pandemia COVID19, è il tampone che ha la maggior sensibilità e specificità diagnostica e, di fatto, includendo il tampone nasale.

Anche l’OMS e i CDC di Atlanta confermano che il tampone rinofaringeo è il gold standard. Il tampone rinofaringeo, richiede da parte di operatori sanitari una basilare conoscenza anatomica di questo distretto e della procedura per poter essere eseguito.

Il prelievo viene eseguito in pochi secondi e ha un’invasività minima, originando al più un impercettibile fastidio nel punto di contatto. La semplicità del prelievo non significa però che possa essere eseguito da chiunque, ma da personale addestrato e specializzato che deve garantire la corretta esecuzione della procedura evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta solo del tratto più esterno delle fosse nasali, procedura che inficerebbe il risultato del test molecolare”.

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Ora, se leggiamo bene la revisione della letteratura “(Mawaddah A, Gendeh SH, Lum SG, Marina MB. Upper respiratory tract sampling in COVID-19. Malays J Pathol. 2020; 42(1):23-35.)” che viene utilizzata per avvalorare l’uso del tampone, troviamo che essa dice quanto segue:

“Introduzione: si propone una revisione delle letteratura sul campionamento delle vie respiratorie superiori in COVID-19 e si forniscono raccomandazioni per migliorare le pratiche e le indicazioni sanitarie in studi futuri.

Metodi: Dodici manoscritti rilevanti sono stati ricavati da un totale di 7288 risultati di ricerca ottenuti utilizzando PubMed, Medline e Google Scholar. Le parole chiave di ricerca utilizzate sono state COVID-19, nasofaringeo, orofaringeo, tamponi, SARS e CoV2. I manoscritti originali sono stati ottenuti e analizzati da tutti gli autori. La revisione ha incluso manoscritti che non sono stati sottoposti a un rigoroso processo di revisione tra pari vista l’ampiezza dell’argomento discusso.

Risultati: la carica virale dell’RNA SARS-CoV-2 nel tratto respiratorio superiore era significativamente più alta durante la prima settimana e ha raggiunto il picco 4-6 giorni dopo la comparsa dei sintomi, durante i quali può essere potenzialmente campionata. Il tampone nasofaringeo ha dimostrato una carica virale più elevata rispetto al tampone orofaringeo, dove la differenza nei campioni accoppiati si vede meglio 0-9 giorni dopo l’inizio della malattia. La sensibilità del tampone nasofaringeo era superiore a quella dei tamponi orofaringei nei pazienti COVID-19. È stato dimostrato che il lavaggio della gola raccolto dal paziente contiene una carica virale maggiore rispetto al tampone nasofaringeo o orofaringeo, con una sensibilità significativamente più alta rispetto al tampone nasofaringeo accoppiato.

Raccomandazioni: il tampone nasofaringeo di routine per sospetta infezione da COVID-19 deve prendere in considerazione l’anatomia della cavità nasale per aumentare il comfort del paziente e la resa diagnostica. Il tampone orofaringeo di routine deve essere sostituito da un lavaggio della gola che ha dimostrato una migliore accuratezza diagnostica ed è sicuro per gli altri.”

Si pone quindi l’accento su una migliore sensibilità e specificità del tampone nasofaringeo (quello più fastidioso), rispetto a quello orofaringeo, sottolineando che l’eventuale esecuzione del tampone nasofaringeo va fatta seguendo l’anatomia della cavità nasale (va da sé che non a tutti è possibile farlo, perché in chi soffre di rinite cronica, polipi nasali, angiomi si rischia di provocare danni seri!).

Se leggiamo invece il secondo riferimento (ripreso anche all’OMS), “Centers for Disease Control and Prevention. Interim guidelines for collecting, handling, and testing clinical specimens from persons for coronavirus disease 2019 (COVID-19).”, troviamo quanto segue:

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Il CDC di Atlanta quindi, massima autorità nella prevenzione delle malattie infettive raccomanda, nei casi sospetti e per una diagnosi iniziale, raccomanda di testare le vie aeree superiori, però non dice di prelevare un campione di ogni distretto, ma raccomanda di prelevare un campione nasofaringeo, oppure orofaringeo, oppure nasale anteriore o medio, oppure naso aspirato da lavaggio nasale. Quindi dice “O” e non “E”.

Purtroppo il testare praticamente tutti con il tampone RT-PCR (che vorrei ricordare, come vedremo bene dopo, non è mai stato veramente validato come test diagnostico e il primo a sconsigliarlo per tale scopo fu proprio il suo inventare, il Premio Nobel per la Chimica 1993 prof. Kary Mullis, misteriosamente e prematuramente scomparso il 7 agosto 2019), è un “eccesso di prudenza”, come giustamente fatto notare anche dal noto epidemiologo prof. Lopalco in questo articolo del 19 settembre 2020, dove dichiara che i soggetti sottoposti a tampone dovrebbero essere “solo” coloro che veramente risultano sospetti, e non testare tutti a tappeto, perché altrimenti si rischiano tutta serie di “criticità non secondarie” derivate dall’eccesso di medicina difensiva.

Quindi vista la confusione, soprattutto derivata dalla apertura delle scuole e relative criticità per le “misure di contenimento dei contagi”, mi permetto di fornire questo piccolo report dove illustrerò le evidenze scientifiche disponibili ad oggi, e le varie leggi di tutela, per scegliere in piena libertà e senza terrorismi, l’iter diagnostico migliore, più performante e meno invasivo (soprattutto per i più piccoli).

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EVIDENZE SCIENTIFICHE (aggiornate a settembre 2020)

Come visto nella premessa, lo stesso CDC di Atlanta (e l’OMS concorda e recepisce le raccomandazioni), raccomanda di utilizzare 1 e non tutti i siti di prelievo per il campione delle vie aeree superiori, bisogna quindi capire, evidenze alla mano, se davvero il sito migliore di prelievo è quello nasofaringeo come raccomandato dall’ISS, oppure ci sono altre evidenze che lasciano spazio ad altre decisioni, magari più affidabili e meno invasive?

Vediamo!

A oggi sono disponibili diversi lavori degni di nota e che aiutano soprattutto i medici nel processo decisionale, in questa rassegna ho scelto quelli più incisivi e che argomentano meglio la tesi esposta, il primo lavoro che propongo è questo:

Lavoro molto interessante ed unico nel suo genere, perché compara il campionamento nasofaringeo con quello orofaringeo combinato a quello nasale, e si dimostra che è migliore e più accurato, soprattutto nei soggetti “lievemente sintomatici” (quelli cioè sospetti), il campionamento orofaringeo combinato a quello nasale (il bastoncino viene solo passato in gola e all’imbocco delle narici, non viene spinto fino in fondo in rinofaringe).

Altro lavoro molto interessante, perché parla anche del Test sierologico, è questo:

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Dove si mette in luce l’importanza del test sierologico come complementare alla diagnosi eseguita con metodica RT-PCR, test fondamentale per valutare l’acquisita immunità.

Questo lavoro invece parla dello stato dell’arte riguardo le metodiche diagnostiche, mettendo in luce le criticità del test RT-PCR attualmente usato, perché perde parecchie infezioni non essendo così accurato, e sci si auspica metodiche sempre più accurate e più rapide.

Quest’ultimo lavoro che cito è molto importante perché dichiara formalmente che la sensibilità e specificità dei test molecolari RT-PCR non è nota, allo stato attuale delle evidenze si sa solamente che un risultato positivo al tampone può denotare malattia, ma un risultato negativo non la esclude.

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Infine riporto la scheda tecnica dello stesso “Tampone”, la quale riporta quanto segue:

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Come potete leggere, la stessa scheda tecnica “ammette” che il test RT-PCR proposto, non è dirimente, perché i risultanti positivi non escludono la presenza di altre infezioni batteriche o virali concomitanti, e i risultati negativi non escludono la presenza di infezione.

N.B. Da sottolineare che qui viene riportata e dichiarata l’assoluta importanza delle clinica, eseguita tramite osservazione, anamnesi e informazioni epidemiologiche, stessa raccomandazione che troviamo in questo documento:

Documento di linee guida americane completo, dove si parla accuratamente dei Test diagnostici, riportando le accuratezze dei vari prelievi, e dove si sottolinea l’importanza di decidere la gestione migliore sul singolo caso, in base alla clinica, agli eventuali contatti a rischio contagio, ed alla situazione anamnestica del soggetto.

Quindi anche in questo documento si raccomanda di non usare tutto per tutti ma, viste le ancora non complete evidenze, seguire le linee guida gestendo però la priorità dei test diagnostici sul singolo caso nella maniera migliore, contestualizzando e personalizzando l’approccio, a seconda delle esigenze, eventualmente integrando con altri esami diagnostici come il test sierologico, soprattutto nei casi sospetti e negativi al test molecolare.

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Quindi con tutte queste evidenze, cosa è più opportuno fare?

RACCOMANDAZIONI E ITER DIAGNOSTICO CONSIGLIATO NEI CASI “SOSPETTI”

Seppur recependo tutte le evidenze scientifiche e le raccomandazioni nazionali ed internazionali ad oggi

disponibili, ogni medico deve sempre svolgere la professione secondo scienza e coscienza, ricordandosi il

sempre valido “Primum non nocere” di Ippocratica memoria, e non affidarsi sempre e quasi esclusivamente

alla “medicina difensiva” per paura di ipotetici contenziosi (???), quindi “tamponare a tappeto” non ha alcun

senso.

Come abbiamo visto il tampone RT-PCR non è mezzo così affidabile seppur considerato il “gold standard”

diagnostico per COVID-19, quindi è meglio utilizzarlo solo in casi veramente sospetti (contatti con soggetti

risultati positivi al tampone o chiaramente malati), magari dopo aver eseguito in prima battuta un test

sierologico (meno invasivo), e solo nel caso lo stesso risulti positivo, mentre nel caso di test sierologico

negativo, si raccomanda un isolamento fiduciario e la ripetizione del test dopo una settimana (perché

potrebbe essere che la prima negatività era dovuta a una bassa carica virale che non stimolava ancora

sufficientemente il sistema immunitario).

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Attualmente il test sierologico non è considerato sostitutivo del test molecolare (come potete leggere qui ),

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però come abbiamo visto le raccomandazioni non sono assolute sull’utilizzo del tampone nasofaringeo, ma

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si può richiedere una campionatura orofaringea e nasale.

Considerate le evidenze riguardo la carenza di vitamina D3 e l’interessamento immunitario (linfopenia

marcata) dei soggetti che manifestano l’infezione, come evidenziato da questo articolo e dall’articolo in cui

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risulto co-autore, nonché dal lavoro pubblicato su “Nature”, ritengo opportuno considerare la prescrizione,

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nei casi veramente sospetti, un emocromo completo con formula, al quale aggiungere il dosaggio della

Proteina C Reattiva e il dosaggio della vitamina D3 e la tipizzazione linfocitaria (esame che come

sottolineato dal prof. Perricone in questo articolo, ci fornisce una chiara immagine dell’efficienza e delle

criticità del nostro sistema immunitario).

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Tutto ciò per poter utilizzare una sorta di “CORONA-SCORE”, come intelligentemente proposto in questo

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lavoro, ed avere quanti più elementi possibile per escludere o confermare l’infezione, nel pieno rispetto delle

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evidenze e del paziente.

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Conclusa questa parte sulle evidenze scientifiche e sull’argomentazione delle decisioni e metodi diagnostici

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proposti, concludo il report con una parte dove illustro come è possibile, anche in forza di legge, rifiutare il

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tampone RT-PCR.

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COME RIFIUTARE IL TAMPONE CONSIGLI SCIENTIFICO-LEGALI

Questa ultima parte del mini-report vuole spiegare in maniera quanto più precisa e completa possibile, come

è possibile evitare di farsi fare un tampone inutilmente e solo per medicina difensiva, perché nessuno nega

l’utilità di questo esame in sé e per sé, però è opportuno che il paziente sia al corrente delle norme che lo

tutelano, e sia al corrente sia delle alternative che di cosa è possibile e più opportuno fare nelle varie

situazioni, in modo da evitare la “dittatura del tampone” che è solo una follia.

IL DIRITTO ALLA SALUTE

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“LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITO DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA

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COLLETTIVITA’, E GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI.

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NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER

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DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA LEGGE NON PUO’ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO

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DELLA PERSONA UMANA” (ART. 32 COSTITUZIONE ITALIANA)

Come magistralmente espresso nel testo universitario “Elementi di Diritto Costituzionale”, la salute è l’unico

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diritto che la Costituzione espressamente qualifichi come fondamentale, è quindi considerato il

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presupposto fondamentale per il godimento di tutti gli altri diritti costituzionali (senza salute è difficile

potere godere di altri diritti).

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Questo sacrosanto diritto è anche tutelato dallo stesso Codice di deontologia medica, dove all’art. 17 si legge

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quando segue:

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Questo fa da cornice all’obbligo, per qualsiasi atto medico (diagnostico o terapeutico che sia), del consenso

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informato, così come sancito da diversi articoli del Codice deontologico, che partendo dal concetto di “libera

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scelta del medico e del luogo di cura” sancito dall’art. 24,

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Si arriva al “capo IV”, dove si parla estesamente dell’informazione al cittadino e del consenso informato, in

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particolare negli artt. 30,32,33,34 e 35:

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Da sottolineare la grande importanza data all’autonomia del cittadino nella libertà di cura e di scelta del

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medico (art.34), come va sottolineato che solo in condizioni di urgenza e di grave pericolo per la vita, si può

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agire in assenza di consenso informato (art.35).

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Lo stesso “Codice penale” parla del consenso informato, agli artt. 50, 54, 582, 610, ricordando che qualsiasi

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atto medico eseguito senza il suddetto consenso, può configurare i reati di lesioni personali (art. 582), o di

violenza privata (art. 610), come ne parla estesamente la “Carta europea dei diritti del malato”, rifacendosi

poi a tutte le altre “Carte” dei diritti:

“Dichiarazione sulla promozione dei diritti dei pazienti in Europa”, approvata ad Amsterdam nel 1994; la “Carta di Lubiana” sulla riforma dell’assistenza sanitaria, approvata nel 1996; la “Dichiarazione di Jakarta” sulla promozione della salute nel 21mo secolo, approvata nel 1997, “Convenzione sui diritti umani e la biomedicina” del 1997, la “Raccomandazione Rec(2000)5 per lo sviluppo di istituzioni per la partecipazione dei cittadini e dei pazienti nei processi di decisione riguardanti l’assistenza sanitaria”.

Tutti questi documenti considerano i diritti dei cittadini in campo sanitario come derivanti da diritti fondamentali e formano, pertanto, parte dello stesso processo in cui è inserita la “Carta europea dei diritti del malato”.

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Tutti questi documenti inoltre sanciscono in maniera inequivocabile la supremazia del diritto alla salute, che

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non può venir meno in nessun caso, perché presupposto essenziale per tutti gli altri diritti.

Infatti se leggiamo bene le varie Ordinanze del Ministro della Salute o i vari DPCM (che ricordo hanno valore

fino a che siamo in “stato di emergenza”, quindi fino al 15 ottobre 2020 se lo stato emergenziale non verrà

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prorogato), ci sono degli “obblighi” solo paventati, perché di fatto non si è passibili di denuncia o di

incriminazione ai sensi dell’art. 650 c.p (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità), perché i diritti

costituzionali fondamentali sovrastano tutto il resto, e come sancito dagli artt. 77 e 78 della Costituzione,

solo in Stato di guerra il Governo acquisisce pieni poteri legislativi anche solo in forza a Decreti non convertiti

in Legge (quindi le Ordinanze vanno rispettate, però sempre in forza di Legge e rispettando i Diritti

fondamentali, altrimenti si configura uno Stato non più di Diritto ma dittatoriale!).

Infatti anche il presunto “obbligo di tampone” sancito dall’Ordinanza del 12 agosto 2020 per chi tornava in

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Italia dopo viaggi all’estero, era un “obbligo” di esibire o un esame molecolare o un esame sierologico

negativo, non obbligo di sottoporsi a un esame specifico e in un dato luogo, e in ogni caso si può sempre

negare il consenso o chiedere informazioni precise in merito all’esame diagnostico o atto medico proposto,

sempre in forza di Legge e di quanto espresso sopra (ricordo e sottolineo ancora che ogni atto coercitivo

ricordo è passibile di denuncia, artt. 582 e 610 c.p.!).

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IL DIRITTO ALLA SALUTE NELLE SCUOLE

Il diritto alla salute nelle scuole è identico a quello che vige fuori, e non basta firmare un “Patto di

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corresponsabilità”, che ha valore giuridico nullo ed è spesso scritto in maniera frettolosa e poco precisa, per

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consentire che sui minori si attuino protocolli sanitari di cui non è dato sapere quali siano le linee guida

fondanti (ricordo che solamente con la

), a maggior ragione se si parla di minori con

disabilità (quindi magari aventi diritto a indennità di frequenza o indennità 104/92 ed eventuali ulteriori

“Misure”).

Legge 20 agosto 2019, n. 92 – art.7 questo patto è stato esteso anche alla scuola primaria, di fatto stravolgendone anche il significato

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Quindi primo consiglio è quello di NON firmare nessun patto, anche perché spesso è scritto in maniera

imprecisa come spesso si dovrebbe firmare di essere stati informati, quando invece non si è ricevuta nessuna

informazione, e se dovesse succedere di ricevere “minacce” di sospensione del minore, si ricorre a una diffida

sul modello di questa, eventualmente personalizzata a seconda del grado di istruzione e della situazione

particolare.

Va da sé quindi che non esiste alcun obbligo coercitivo di nulla, se non quello della scuola di informare

tempestivamente i genitori nel caso il minore abbia dei problemi (si fa male, risulta ammalato, ecc.), così

come indicato dal “Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020”, e dai Verbali del ComitatoTecnicoScientifico (CTS),

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dove si forniscono linee guida generali e l’algoritmo decisionale nelle varie situazioni che si possono

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presentare, e dove viene sempre espressamente indicato il “genitore” (NESSUNO quindi può intraprendere

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alcun atto medico!)

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Sottolineo inoltre come di nuovo il “Codice di deontologia medica”, sancisca le regole relative alla

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prescrizione di mezzi diagnostici e di trattamenti terapeutici (art. 12), e l’obbligo di certificare lo stato di

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salute (art. 22)

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Tutto questo ci porta a vedere se davvero esiste obbligo di tampone qualora un minore avesse qualche

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sintomo simil-influenzale, e la risposta è NO!

No in primis perché il caso deve essere veramente sospetto, non basta un colpo di tosse o uno starnuto, no

anche perché in casi “sospetti”, come visto, non a tutti è possibile fare il tampone nasofaringeo, e come

abbiamo visto, è possibile richiedere esami alternativi, oltretutto più precisi e dirimenti, il tutto in completa

osservanza delle Leggi e dell’EBM (ciò che invece troppo spesso anche le Istituzioni non rispettano!)

Le varie normative variano da Regione a Regione, qui trovate le piccole differenze; ciò che è osservabile però,

è che quasi dappertutto non è richiesta certificazione ma basta una autodichiarazione sostitutiva (ai sensi

dell’art. 46 D.P.R. 445/2000), del genitore per il rientro a scuola. Nel caso in cui viene richiesto certificato

medico, sempre per il sacrosanto diritto alla salute, non deve essere per forza il pediatra di libera scelta o il

medico di medicina generale (quindi dipendenti o convenzionati ASL) a redarlo, ma lo può fare qualsiasi

medico (anche perché il pediatra o il MMG potrebbe risultare irreperibile e irrintracciabile, quindi che si fa?!?)

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CONCLUSIONI

Mi auguro questo mini-report possa risultare utile e mi si perdoni l’excursus sia sulla parte scientifica che

sulla parte legale-normativa, però ho ritenuto opportuno argomentare e spiegare bene la situazione e cosa

è davvero possibile fare, fornendo tutte le indicazioni utili per non arrivare impreparati ad eventuali situazioni

spiacevoli e fonti di stress (es. un minore positivo a scuola dei propri figli con confusione annessa e connessa).

Come avete letto non esiste alcun obbligo coercitivo, esistono delle norme e delle linee guida come è giusto

che sia (che tutti devono rispettare, Istituzioni comprese!), però i diritti fondamentali della persona

rimangono inviolabili esattamente come prima, come rimangono l’obbligo di consenso informato e l’obbligo

della scuola di avvertire i genitori, come l’obbligo di scegliere liberamente il medico di fiducia e di valutare

insieme la soluzione migliore nel caso di specie, evitando inutili fastidi e accanimenti diagnostici ed eccesso

di medicina difensiva (se c’è fiducia reciproca e sinergia da cosa si deve difendere il medico?!?).

In conclusione mi permetto di aggiungere un paio di riflessioni, ricordando che oltre ad essere medico clinico,

la situazione COVID mi ha catapultato nel mondo della ricerca, consentendomi di pubblicare l’articolo che

avete letto in questo stesso scritto, e altri che usciranno a breve. Il ruolo di ricercatore mi ha dato modo di

capire un pochino meglio la situazione, soprattutto la grande manipolazione soprattutto mediatica che è

stata fatta.

Ad oggi non è possibile dire con esattezza se il fantomatico virus Sars-CoV-2 sia veramente responsabile della

malattia COVID-19, e invero lo stesso virus non risulta nemmeno veramente isolato, perché ci si basa

solamente su questo lavoro che parlerebbe di un presunto isolamento, e su questo per la patogenesi, lavoro

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che vorrebbe dimostrare la rispondenza ai Postulati di Koch, procedimento imprescindibile per decretare in

maniera inconfutabile che il virus è causa della patologia. Lavori pubblicati su riviste prestigiose (NEJM e

NATURE), che però lasciano parecchi dubbi su questo “misterioso virus”.

Come se non bastasse, nessun tampone RT-PCR ad oggi esistente, è stato validato da ente esterno, perché

se è vero che non esiste obbligatorietà di validazione, è pur sempre un atto e dimostrazione di correttezza e

serietà (come consigliato dalla stessa Commissione europea), far validare il proprio kit diagnostico da un

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ente, magari indipendente, esterno (altrimenti si fa la fine dell’oste che ovviamente “convalida” il proprio

vino come buono e migliore di altri), anche perché nessuno dei 5 laboratori da me interpellati per conoscere

con esattezza sensibilità e specificità di questi test, ha saputo rispondermi, seppur inviandomi la scheda

tecnica (che purtroppo non riporta nulla di tutto ciò).

“La maggior parte degli insegnanti perde tempo a fare domande che mirano a scoprire ciò che l’alunno non sa, mentre la vera arte del fare domande mira a scoprire ciò che l’alunno sa o che è capace di sapere”.

Con queste riflessioni di Einstein, auguro a tutti i bimbi un buon anno scolastico, che le restrizioni possano a breve finire e si possa ritornare alla cara vecchia scuola, senza distanziamenti e regole spesso inutili e dannose!

(c) Dott. Diego Tomassone M.D.

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