L’alluminio nei materiali e oggetti a contatto alimentare e negli alimenti – seconda parte

L’alluminio nei materiali e oggetti a contatto alimentare e negli alimenti – seconda parte

Facendo seguito alla prima parte dell’articolo uscito in data 4 luglio 2017 e che potrete leggere nella pagine Linkedin e Facebook di MV CONSULTING srl, di seguito continuiamo l’analisi delle informazioni ad oggi disponibili dalle fonti ufficiali, in merito alla presenza di alluminio nei materiali e oggetti a contatto alimentare.

Nel presente articolo completeremo infatti le considerazioni del Parere CNSA n. 19/2017 – Esposizione del consumatore all’alluminio derivante dal contatto alimentare: elementi di valutazione del rischio e indicazioni per un uso corretto dei materiali a contatto con gli alimenti, del Ministero della Salute del 13 giugno 2017.

Come già introdotto nel precedente articolo, la presenza di alluminio nei materiali e oggetti a contatto alimentare e di concerto anche negli alimenti è un problema che impatta direttamente sul concetto di sicurezza alimentare. A fronte inoltre dei recenti sviluppi relativi alla pubblicazione del Decreto sanzionatorio MOCA (Decreto legge 29/2017) i MOCA(Materiali e Oggetti destinati al Contatto con Alimenti) sono tornati oggetto di interesse anche da un punto vista di controlli ufficiali.

Il 15 luglio 2017 scadrà inoltre l’obbligo di registrazione delle imprese che rientrano nel campo di applicazione del nuovo Decreto sanzionatorio MOCA e quindi passibili di controlli da parte delle autorità.

La presenza di alluminio nei materiali e oggetti a contatto alimentare risulta oggetto di una legislazione sia di carattere orizzontale che verticale di settore.

In questa seconda parte dell’articolo approfondiremo i dettagli e le risultanze del parere del CNSA e, nello specifico, l’analisi del quadro normativo e la valutazione del rischio relativamente all’alluminio nei materiali e oggetti a contatto alimentare.

alluminio nei materiali e oggetti a contatto alimentare 3

Il quadro normativo relativamente all’alluminio nei materiali e oggetti a contatto alimentare:

I MOCA, acronimo che indica i materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti sono tutti quei materiali e oggetti appunto che hanno un contatto o possibile contatto con alimenti di vario genere, ne sono un esempio gli utensili da cucina, i contenitori, i film da imballo (sia alluminio che carta che plastica), le bottiglie, i macchinari per la trasformazione degli alimenti, ecc…sono esclusi da questa classificazione gli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

I materiali e oggetti destinati al contatto alimentare rappresentano quindi un insieme vasto ed eterogeneo, esistono quindi una serie di normative che definiscono criteri, requisiti e limiti critici nella gestione e valutazione della sicurezza dei questi materiali e oggetti destinati al contatto alimentare. Di seguito sono presentate le normative applicabili direttamente o indirettamente, le presenti norme si considerano in corso dia ultimo aggiornamento.

  • Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 “principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”, dove anche se non espressamente dichiarato, i MOCA rappresentano una dalle fonti di possibile rischio per la sicurezza del consumatore.
  • Regolamento CE 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  “controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”, dove anche in questo caso la presenza di materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti e mancini potrebbe comportare un fattore di rischio per gli alimenti (e mancini) stessi.

Analizzando invece in modo verticale al normativa relativa ai MOCA e quindi anche agli imballaggi in alluminio, troviamo:

  • Regolamento CE 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 “disciplina i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari” che disciplina i criteri generali di sicurezza dei prodotti e della filiera di produzione e distribuzione dei MOCA, In particolare l’articolo 3 specifica che “i materiali e gli articoli destinati a venire a contatto con gli alimenti, sotto normali o forzate condizioni d’uso, non devono cedere all’alimento i loro costituenti in quantità tali da:

1) costituire un pericolo per la salute umana

2) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari

3) comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche

  • Regolamento CE 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006 “Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari” che istituisce l’introduzione di un sistema di valutazione dei rischi e della definizione di buone prassi igieniche nella lavorazione, stoccaggio e distribuzione dei MOCA elencati nell’allegato I del Regolamento CE 1935/2004.
  • Regolamento UE 1129/2011 della Commissione , del 11 novembre 2011 “modifiche dell’allegato II del regolamento CE 1333/2008 sugli additivi alimentari”, che autorizza l’utilizzo di pigmenti di alluminio preparati a partire dai coloranti elencati e autorizza l’utilizzo dell’alluminio metallico (E173) nella copertura esterna di zucchero e nella decorazione dei dolci. L’utilizzo di additivi a base di alluminio è ammesso per i seguenti composti: E520-523, E541, E554-559.
  • Regolamento UE 380/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2012, “riguardante le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio” che di fatto va ad integrare quanto già descritto dal Regolamento UE 1129/2011.
  • Regolamento UE 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011 ,“sui materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”, che sancisce l’uso dell’alluminio e dei suoi composti inorganici come additivi nei materiali a contatto con gli alimenti.
  • Regolamento EU 1416/2016 della Commissione del 24 agosto 2016 “che aggiorna e rettifica il Reg UE 10/2011, il regolamento apporta anche sostanziali novità delle quali fra le altre la definizione di un limite di migrazione specifico per l’alluminio nei prodotti alimentari.

A livello di normativa nazionale relativamente ai MOCA e nello specifico per quanto concerne l’alluminio nei materiali e oggetti a contatto alimentare, troviamo invece alcune norme di carattere verticale, alcune risalenti anche l decennio scorso ma ancora in vigore. I requisiti sono basati sui medesimi principi della normativa Comunitaria.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 23 agosto 1982,
  • Decreto Legislativo n. 108 del  25 gennaio 1992,
  • Decreto Ministeriale n. 258 del 21 dicembre 2010 relativo all’acciaio inox.

Sempre a livello nazionale citiamo il Decreto Ministeriale n. 76 del 18 aprile 2007 che norma a livello verticale l’alluminio ed il suo livello igienico sanitario.

La norma aveva inoltre lo scopo di valutare e prevenire rischi sulla salute del consumatore dovuti a possibili rischi di sovraesposizione all’alluminio, nell’allegato I, il decreto stabilisce i requisiti di purezza dell’alluminio utilizzato per la fabbricazione di materiali e oggetti in alluminio destinati al contatto alimentare.

Negli Allegati II e III invece, il decreto 76 stabilisce le caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti in leghe di alluminio ottenuti con processi diversi di lavorazione, sono altresì definiti:

1) Alluminio: il metallo il cui tenore minimo di alluminio è pari al 99,0%, espresso come massa;

2) Lega di alluminio: il prodotto ottenuto dall’unione per fusione di due o più metalli, ove l’alluminio è presente in percentuale maggiore rispetto agli altri metalli;

3) Alluminio ricoperto: il prodotto definito nei punti 1 o 2 ove lo strato a contatto diretto con gli alimenti è costituito da altro materiale.

La norma specifica infine le corrette modalità di identificazione ed etichettatura dell’alluminio (esempio la possibilità o meno di contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati e l’indicazione di conservazione del contenitore in corrispondenza del tipo di alimento)

A livello di controlli ufficiali attraverso gli organi competenti gli accertamenti sui MOCA (materiali e oggetti a contatto con alimenti), vi sono state in passate alcune circolari emanate dal Ministero della Salute volte alla verifica dei requisiti sia sulla composizione (limiti di migrazione e divieto di utilizzo di particolari componenti), sia da un punto di vista di applicazione e rispetto delle buone prassi igieniche.

Applicando il Decreto Ministeriale n. 76 del 18 aprile 2007, l’idoneità del materiale a venire a contatto con gli alimenti, viene accertata attraverso la verifica della composizione rispetto alla sua composizione definita negli allegati I, II e III.

alluminio nei materiali e oggetti a contatto alimentare

La valutazione del rischio per l’alluminio nei materiali e oggetti destinati al contatto alimentare:

Il parere di EFSA “Safety of aluminium from dietary intake 1” pubblicato il 22 maggio 2008, riporta che, studi condotti negli ultimi anni in diversi Paesi europei, hanno stimato che l’esposizione alimentare media di un adulto all’alluminio è compresa tra 0.2 e 1.5 mg/kg p.c. per settimana. Nei bambini e nei giovani l’esposizione è più alta, variando da 0.7 a 2.3 mg/kg p.c. per settimana.

Sulla base dei dati analizzati relativamente al Decreto Ministeriale n. 76 del 18 aprile 2007, l’alluminio nei prodotti a contatto alimentare e le sue leghe migrano più facilmente in alimenti acidi e/o salati e con forte variazioni legate a tempo e temperatura di contatto.

Come già ricordato nella prima parte dell’articolo, i soggetti e fasce di consumatori più esposti alla tossicità dell’alluminio, sono i bambini e gli anziani, i soggetti con limitata attività escretoria renale ma anche le donne in stato di gravidanza, Sempre nella prima parte dell’articolo, abbiamo schematizzato i livelli di assunzione media e massima di alluminio per fasce di popolazione.

Di seguito riproponiamo i dati.

Livello di assunzione MASSIMO (1mg/kg p.c.)
Periodo considerato Quantità stimata Fascia di popolazione
Assunzione settimanale 1, 0 mg/kg p.c.  pari a 20mg Bambini (peso medio 20kg)
Assunzione settimanale 1, 0 mg/kg p.c.  pari a 70mg Adulti (peso medio 70kg)
Livello di esposizione alimentare MEDIA
Periodo considerato Quantità stimata Fascia di popolazione
Assunzione settimanale 0,2 – 1,5 mg/kg p.c. Bambini (peso medio 20kg)
Assunzione settimanale 0,7 – 2,3 mg/kg p.c. Adulti (peso medio 70kg)

Un ulteriore fattore di rischio è rappresentato dalla presenza in commercio di utensili da cucina contraffatti o realizzati con leghe di metalli tra cui alluminio, piombo, cadmio che in fase di utilizzo possono portare a livelli di migrazione ben maggiori rispetto a quelli definiti nei regolamenti sopra citati.

Fra i prodotti di uso comunque che sono in costante aumento e che possono rilasciare alluminio, vi sono anche le capsule di caffè le quali, secondo un documento dell’ANSES (Associazione Nazionale Stress e Salute) del 2013, su una media di 8 tipologie differenti di capsule sottoposte a verifica, sono stati riscontrati livelli di contaminazione da allumino nel caffè di 156 mcg/l che rappresenta un livello molto maggiore rispetto alla media del caffè (67 mcg/l e 78 mcg/l per espresso e caffè a filtro, rispettivamente). Se si calcola il valore medio di assunzione settimanale, sulla base del valore medio per caffè espresso e il valore massimo di consumo di caffè, l’organismo attraverso l’assunzione di caffè in capsule, subisce un’esposizione teorica di alluminio, pari a 109 mcg/settimana.

Come sopra riportato in tabella, il valore massimo per una persona di 60kg è di circa 1,8 mcg/Kg p.c. settimana

Considerando che EFSA ha definito una dose tollerabile settimanale (TWI) di 1 mg/kg p.c./settimana, su base media, il valore di rilascio di alluminio dalle capsule da caffè è appena inferiore al 2% della TWI.

Questa considerazione unita al fatto che esistono restrizioni all’utilizzo di alluminio negli additivi, alla capacità di espulsione dell’alluminio da parte dal sistema renale (in condizioni di assenza di forme patologiche), porta alla conclusione che la fonte maggiore di esposizione di alluminio sia in effetti la presenza di alluminio nei materiali e oggetti a contatto alimentare ma che i livelli di criticità siano raggiunti attraverso un uso scorretto di tali materiali e oggetti da parte dei consumatori.

In definitiva l’alluminio nei materiali e oggetti destinati al contatto alimentare può essere considerato un elemento al alta potenzialità tossicologica, tuttavia i rischi per la popolazione sono relativamente bassi considerando che non è un materiale facilmente assorbitile da parte dell’organismo. Fenomeni di deposito progressivo, soprattutto a livello di organi fondamentali, possono però causare danni sul lungo termine.

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