RICORSO al PREFETTO a sanzione pecuniaria

RICORSO A SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

ALL’ ILL.MO PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ……………… ****

Il/la sottoscritto/a …………………………………., nato/a a ………………………… (…………………..) il ….-……-…………. residente in …………………………… (………………….) in via……………………………, ………., sanzionato/a, ………………., da personale del Corpo di Polizia ……………………………. del Comune di …………………………., sulla base del DPCM del 17 maggio 2020 e successivi, veniva sanzionato/a poiché non indossava la mascherina. (Vedi processo verbale che si allega in copia). Ritenendo illegittimo il provvedimento di cui sopra, presenta ricorso avverso la contestazione di illecito amministrativo e la conseguente sanzione pecuniaria.

PER I SEGUENTI MOTIVI DI DIRITTO

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INDOSSARE LE MASCHERINE COSTITUISCE REATO

In questo contesto di “iper-legificazione” c’è un elemento che pare essere stato completamente dimenticato: il precetto penale.

Infatti, nell’ordinamento italiano esistono ancora delle norme, di carattere penale, che vietano di comparire mascherati o comunque travisati in un luogo pubblico.

In particolare, sono due le norme fondamentali che impongono tali restrizioni:

L’art. 85 del Testo Unico di legge sulla pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 18 giugno 1931), che così recita: “È vietato comparire mascherato in luogo pubblico… È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto…”

L’altra, un po’più dettagliata, è l’art. 5 della Legge n. 152 del 22 maggio 1975: “È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino…”

Dalla lettura di queste disposizioni sorgono due interrogativi principali: cosa vuol dire “mascherati” e quali sono questi “giustificati motivi”?

Il nodo gordiano della questione risiede nel fatto che la norma parla espressamente solo di “caschi protettivi”, facendo in seguito riferimento, in via residuale e assai genericamente, a “qualunque altro mezzo” atto a rendere difficoltoso il riconoscimento.

Il suddetto articolo 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, è stato modificato in senso più restrittivo e consono alla «ratio» di tutela dell’ordine pubblico: infatti, il secondo

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comma, modificato prima dall’articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e poi dall’articolo 10, comma 4-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale». Inoltre, l’articolo era stato già sostituito dalla legge 8 agosto 1977, n. 533, recante «Disposizioni in materia di ordine pubblico».

In buona sostanza, le misure antiterrorismo hanno reso più severa la novellata legge n. 152 del 1975, che proibisce di circolare in luoghi pubblici con il viso coperto e interviene più incisivamente, puntualizzando il concetto dell’utilizzo, residuale, «di qualsiasi altro mezzo idoneo» a travisare o a mascherare la persona umana, in modo da impedire o da rendere difficoltoso il suo riconoscimento, ricomprendendovi solo e specificamente i particolari indumenti indossati dalle donne di religione islamica (burqa e niqab).

Appurato, così, che indossare le mascherine per prevenire o limitare la diffusione del virus non costituisce un “giustificato motivo” ai sensi di legge, va da sé che tale comportamento sia penalmente rilevante.

Le nuove norme (che impongono di indossare la mascherina in luogo pubblico) sono completamente contrastanti con le precedenti che vietano espressamente tale comportamento, e non si è verificata un’abrogazione implicita di queste ultime, secondo quanto disposto dall’art. 15 delle Preleggi (Capo II – “Dell’applicazione della legge in generale”: «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori perdichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore [Cost. 75; c.p. 2]»).

In tutto questo guazzabuglio nel quale un normale cittadino può perdersi facilmente, ciò che è abbastanza facile da comprendere è che l’obbligo di usare la mascherina è stato sancito con ordinanze regionali per quanto riguarda la circolazione all’aperto, e con DPCM, che sono sempre atti amministrativi, per quanto riguarda l’utilizzo nei luoghi chiusi.

Queste norme non sono leggi, sono tutti atti amministrativi, e come tali sono subordinati alle leggi, tanto più alla legge penale. Per una gerarchia delle fonti del diritto, le ordinanze, in quanto atti amministrativi, non possono andare contra legem. Anche se fosse vero che c’è un’emergenza, che giustifica una deroga alla legge penale che vieta di andare in giro a volto coperto, comunque si dovrebbe prevedere quest’obbligo della mascherina con una legge di pari rango e deroga alla legge penale.

È plausibile, quindi, affermare come le norme regolamentari, che impongono di andare in giro indossando la mascherina, di fatto stanno invitando la popolazione a tenere un comportamento contrario alla legge.

Poi c’è il principio di costituzionalità, perché l’articolo 32 della Costituzione sancisce le modalità di obbligo di trattamenti sanitari che poi sono previste dalla legge 833/78, ma c’è anche il diritto alla salute che viene prima della possibilità di obbligare a trattamenti sanitari in virtù della salute pubblica. Quindi se la mascherina fa male o va a minare la mia salute, o la mia vita sono libero di non usarla nell’esercizio del diritto alla salute.

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C’è, inoltre, la libertà individuale, sancita dall’articolo 13 della Costituzione. È una costrizione non poter uscire se non hai la mascherina, non poter entrare in un posto senza mascherina. Così, anche la libertà di movimento e circolazione sancita nell’articolo 16 è violata. Quindi c’è ancora una compressione di diritti costituzionali a partire da norme che in realtà sono del tutto subordinate, cioè norme di rango amministrativo.

A questo punto, dovremmo chiederci per quale motivo tutti i pubblici ufficiali in servizio, che constatano la presenza di persone dotate di mascherine in luogo pubblico, non abbiano segnalato all’Autorità Giudiziaria tali notizie di reato, rendendosi a loro volta passibili di una serie di reati previsti dal Codice Penale che spaziano dall’art. 361 (Comma 1: «Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o a un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa…». Comma 2: «La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347]»), agli artt. 110 (Concorso in reato) e 378 (Favoreggiamento): «Pur punendo condotte di aiuto post delictum, la recente giurisprudenza (con riferimento ai reati permanenti) ha stabilito che il momento in cui il favoreggiamento rileva penalmente è quello in cui il reato presupposto ha raggiunto una soglia minima di rilevanza penale (e quindi dal tentativo), con la conseguenza che il favoreggiamento può essere riconosciuto anche unitamente al concorso nel reato presupposto».

Tornando ai discorsi già fatti sulla scuola, va posto in evidenza che lo stesso “DM scuola 2020/2021 del 2606-2020” esclude quasi completamente il pericolo di contagio tra gli alunni, poi, se vietassero l’accesso ai bambini senza mascherina commetterebbero un abuso al diritto costituzionale all’istruzione che non può essere compresso per DPCM e nemmeno per decreto legge. Abbiamo già un precedente che è la legge Lorenzin del 2017, dove il DL inizialmente prevedeva l’esclusione da scuola anche dei bambini oltre i 6 anni e poi è stato modificato perché sarebbe stato in violazione al diritto costituzionale all’istruzione. Non si può imporre la mascherina nemmeno a scuola! Questo è l’argomento su cui fare leva, dopo di che è altrettanto chiaro che dovrebbero essere i genitori a unirsi e ad andare contro le istituzioni e le scuole per rivendicare questo diritto, consci anche del fatto che così facendo si danno ai Presidi e ai Dirigenti scolastici i mezzi per scrollarsi di dosso tutte le responsabilità che il predetto DM scuola 2020/2021 ha addossato esclusivamente a loro e di cui quasi certamente non si rendono conto.

Chiunque poi (non solo le FdO, quindi), voglia imporre l’uso della mascherina a chi non volesse indossarla, andrebbe incontro a una serie di denunce tra le quali:

  • Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.)
  • Violenza privata (art. 610 c.p. e 339 c.p. per le aggravanti)
  • Violazione degli artt. 2 -10/1c – 13/1-2c – 32/2c – 54 della Costituzione
  • Violazione dell’art. 5/1-3c della Convenzione di Orviedo: 1. «Un intervento nel campo della salute può essere effettuato soltanto dopo che la persona interessata ha dato il suo consenso libero e informato». 3. «La persona interessata può, in qualsiasi momento, ritirare liberamente il proprio consenso».

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• Violazione dell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: «Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona».

Per le FdO e i PU, si aggiunge l’art. 323 del c.p. (Abuso d’Ufficio), così riformulato dal decreto semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020: “sanzionate sul piano penale le specifiche regole di condotta previste da norme di rango primario (legge o atto avente forza di legge)”. Consci anche delle disposizioni dell’art. 28 della Costituzione: 1. «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti». 2. «In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».

Per i militari il dovere di disobbedire all’ordine manifestamente illegittimo è previsto dalla legge 11/07/1978 n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che all’art. 4 stabilisce: «Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e d’informare al più presto i superiori». La norma è ribadita nell’art. 25 del Regolamento di disciplina delle Forze Armate, varato con il DPR n. 545 del 1986. Questa norma è una chiara esecuzione dell’art. 52/2c della Costituzione, che stabilisce che «L’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica».

Ora, conoscendo tutto quanto qui riportato in sintesi, che oralmente è utilizzabile per informare e diffidare chiunque avanzi pretese e voglia imporre l’uso delle mascherine, in caso di verbalizzazione da parte delle FdO o simili, senza dare in escandescenze che potrebbero portare a un TSO (che tuttavia deve essere esclusivamente richiesto da un medico, in seguito a visita approfondita, con referto presentato al Sindaco che deve firmare l’autorizzazione a procedere), si consiglia di portarsi appresso un prestampato del “Documento di sintesi” e di fare inserire la: “Dichiarazione da fare mettere a verbale” che è già impostata.

Il verbale sarà poi firmato dal multato e dal Pubblico Ufficiale. Non si sa in quanti firmeranno un foglio per cui rischiano una denuncia ed una causa civile per il risarcimento dei danni, che è automatica quando si violano i diritti costituzionali e le leggi penali e civili!

Sperando d’essere stati chiari ed esaustivi, è palese che quanto qui espresso deve essere verificato da ognuno, o fatto verificare da competenti in materia, assumendosi così la responsabilità delle proprie azioni e scelte.

INOLTRE

Il provvedimento amministrativo sanzionatorio è scaturito dall’applicazione dalla Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, datata 31 gennaio 2020 e consequenziali ordinanze.

Ora, senza ignorare il fatto che una tale delibera nella gerarchia delle norme non è al vertice cui si trovano le leggi internazionali ratificate dal Parlamento e gli articoli della Costituzione, si rileva che la delibera in parola è incardinata nel DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018 (Qui il DLGS in a cui si fa riferimento:

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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/22/18G00011/sg), in particolare si riferisce all’art. 24, che si riporta di seguito:

Art. 24: “Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualita’ degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo”.

Di seguito la delibera del 31 gennaio 2020:
“Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 7, comma

1, lettera c), e l’articolo 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;

Viste le raccomandazioni alla comunità internazionale della Organizzazione mondiale della sanità circa la necessità di applicare misure adeguate;

Considerata l’attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l’Italia;

Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;

Considerata la necessità di supportare l’attività in corso da parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di controllo alle frontiere aeree e terrestri;

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Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute ha rappresentato la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all’esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con il Ministero della salute;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c), e dall’articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Delibera:

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

2) Per l’attuazione degli interventi di cui dell’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3) Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri

Conte”

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Orbene, la deliberazione di cui sopra, in tal guisa non ottemperando al DECRETO LEGISLATIVO del 2 gennaio 2018, art. 24, difetta del riferimento alla richiesta del Presidente della regione o comunque del richiamo alla necessità di acquisirne l’intesa. Se la richiesta non è stata formulata e se è mancata l’intesa con il Presidente della regione, è evidente che la delibera ne risulta inficiata in toto; se, invece, la richiesta è stata formulata, ma ciò non è stato esplicitato nella delibera, essa risulta infirmata nella sua regolarità formale, ma nel diritto la forma è sostanza.

Analizzando poi il comma 2 della Delibera, si nota quella che pare un’incongruenza, ove è scritto:” Si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”. Da un lato, infatti, si invoca la “deroga ad ogni disposizione vigente”, dall’altro si ribadisce “il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”. Non sono forse i due aspetti in contraddizione fra loro? I principi generali sono in primis quelli che ispirano gli articoli della Costituzione e che sono da considerarsi prevalenti rispetto a qualsiasi altra fonte. Non a caso, molti giuristi hanno rilevato nella delibera de quo e nei provvedimenti che ne sono poi via via scaturiti (decreti, ordinanze, note) dei profili di incostituzionalità. Tra l’altro un DPCM è un atto amministrativo, una fonte secondaria di diritto, che deve armonizzarsi con il contesto legislativo primario esistente.

Recita l’articolo 16 della Costituzione: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche” [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge” [cfr. art. 35 c.4].

Ora, l’illecito amministrativo è stato contestato, in forza dei DD.PP. CC. MM. 8, 9, 11 e 12 marzo del 2020, nella fattispecie in base all’art. 1 comma 1 lett. B del DPCM del 22 marzo 2020.

Atteso che i Decreti del Presidente del Consiglio amministrativo sono meri atti amministrativi, equiparabili a circolari, si evidenzia che, sulla scorta di tali decreti, non si possono contestare illeciti ed irrogare sanzioni.

Per quanto riguarda il D. L. 25 marzo 2020, esso, assodato che non risulta ancora convertito in legge, si richiama all’art. 16 della Costituzione, articolo che consente limitazioni della libertà di circolazione per emergenze sanitarie. Tuttavia l’emergenza sanitaria è solo dichiarata e non dimostrata, anzi è proclamata di là da una sua effettiva presenza, non essendo sufficiente il riferimento all’Organizzazione mondiale della sanità che ha dichiarato (non provato) la pandemia da COVID-19; non basta che si sia “preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattereparticolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità”. Per decidere limitazioni della libertà di circolazione sarebbe stato necessario riferirsi a dati ed analisi incontrovertibili provenienti da istituzioni accreditate, da organismi scientifici indipendenti e singoli specialisti, il che non è avvenuto, anche perché tali dati ed analisi avrebbero palesato che la reale situazione epidemiologica non avrebbe giustificato alcuna misura inerente a limitazioni delle libertà personali garantite dalla Costituzione. La letteratura medico-scientifica in merito attestava ed attesta, infatti,

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l’esatto contrario di quanto asserito nella premessa al D.L. in parola. (Cfr infra “ragioni di merito”).

Comunque la deliberazione de quo – lo sottolineiamo- non ha forza di legge. Infatti i seguenti atti non hanno forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l’indirizzo e per lo svolgimento dell’azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
c-bis) (lettera abrogata dalla legge n. 119 del 2013)
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) (lettera abrogata dall’art. 72 del decreto legislativo n. 165 del 2001)
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
(lettera introdotta dall’art. 17, comma 30, legge n. 102 del 2009)
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
(lettera introdotta dall’art. 17, comma 30, legge n. 102 del 2009)
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all’impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l’ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

Il caso che ci interessa è quello ricompreso nella lettera a.

Tutto ciò precisato, si può asserire che la contestazione dell’illecito è irregolare ed illegittima.

PER I SEGUENTI MOTIVI DI MERITO

I DATI INCONTROVERTIBILI CHE METTONO IN DISCUSSIONE LA VERSIONE UFFICIALE SULLA DICHIARATA PANDEMIA DA COVID19

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Dottor Stefano Scoglio (candidato al premio Nobel per la medicina nel 2018): “Non esiste nessun test contro il coronavirus. La PCR è un metodo di amplificazione del DNA in vitro, scoperto dal biochimico Kary Mullis nel 1992 e per cui è stato insignito del Nobel. Lo stesso Mullis ha sostenuto a più riprese che la PCR polymerase chain reaction NON può essere stato pensato né adoperato come test diagnostico. Oltretutto il virus non è ancora stato isolato (e dubito che lo faranno mai, come del resto è già tristemente successo con la correlazione hiv-aids), quindi contro cosa punterebbe il test?”.

Tamponi senza senso, dottor Scoglio «Virus non isolato, cosa trovano?»

https://www.oltre.tv/tamponi-dottor-scoglio-virus-non-isolato/

Candidato Nobel per la Medicina: “Il Covid-19? Una Pandemia inventata. Ecco perché”

https://www.secondopianonews.it/news/salute/2020/09/19/candidato-nobel-per-la- medicina-il-covid-19-una-pandemia-inventata-ecco-perche.html

Dott. Stefano Scoglio sul Coronavirus

https://www.dietrolospecchio.it/dott-stefano-scoglio-sul-coronavirus

Dr. Stefano Scoglio: “Ecco i miei dubbi sul Coronavirus”
Ho fatto questo post per spiegare realmente che cosa sta accadendo in Italia con il Coronavirus, dato che il SARS-CoV 2 è stato accusato di causare sintomi respiratori molto gravi e unici (il Covid-19). Qualcuno può fornirmi lo studio che lo dimostra? http://www.medicinapiccoledosi.it/dubbi-sul-coronavirus/

Dott. Fabio Franchi: “Non hanno isolato il Coronavirus” Di seguito quanto asserito dal Dottor Franchi

L’infettivologo, il 28 giugno scorso scrive: “Dovete sapere che dei ricercatori (Bao et al.) si sono fatti consegnare dai CDC cinesi lo stesso identico virus asseritamente ‘isolato’ a WhuHan sui malati. L’hanno coltivato ed utilizzato per i loro esperimenti sui topi. L’hanno fotografato e poi pubblicato su Nature, non sul giornalino parrocchiale. Ho messo la loro foto vicino al SARS-CoV-2 ‘isolato’ e fotografato dai colleghi (Zhou et al) e pubblicato due mesi prima sulla stessa rivista, Nature. VI PARE CHE VERAMENTE SI POSSA SOSTENERE CHE SIA LO STESSO VIRUS, CON LA STESSA SEQUENZA NUCLEOTIDICA? Se qualcuno riuscirà a convincermi che un pallone da calcio è uguale ad una pallina di ping pong, allora ammetterò di avere sbagliato”.

Riportiamo il sommario dello studio pubblicato di recente dall’infettivologo Dottor Fabio Franchi:

“Lo scopo del presente scritto è quello di rivedere la solidità della teoria virale, se sia in grado di spiegare la COVID-19 e la sua diffusione pandemica. Vengono perciò analizzati i vari aspetti separatamente. La diagnosi è effettuata in base ad una definizione alquanto vaga ed alla positività di un test (RT-PCR) su tampone biologico od artificiale. In questo modo un’ampia quota di casi simili di malattia non sono stati e non sono identificati. D’altro canto, un vasto numero di diagnosi sono state e sono poste a soggetti del tutto asintomatici. Le statistiche sono state presentate in modo scorretto e fuorviante. Le previsioni effettuate con tanta enfasi sono andate fuori misura. La interpretazione dei risultati dei tamponi si è complicata vieppiù dopo l’introduzione più recente dei test anticorpali.

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L’affidabilità dei test anticorpali è stata stabilita per confronto con quella della RT-PCR. Tuttavia della RT-PCR non si conosce la sensibilità né la specificità, non essendo stato possibile validarle. La mancata validazione è dovuta alla assenza di un criterio disponibile di riferimento affidabile, il cosiddetto gold standard. Quest’ultimo deve per forza essere il virus stesso, il suo effettivo isolamento. Nell’esaminare la letteratura scientifica, si nota che il virus SARS-CoV-2 non è stato correttamente isolato, comedimostrano tra l’altro le fotografie al microscopio elettronico in cui si vedono formazioni diverse tra loro, spesso incompatibili con le caratteristiche del Coronavirus.

La conclusione è che la teoria virale del COVID-19 è falsificata sotto molteplici aspetti: rappresenta il fallimento scientifico di un indubbio successo mediatico, ottenuto con la creazione di una allarme sociale dalle proporzioni mai viste prima”.

CONCLUSIONE del Dottor Franchi

“Noi certamente non vogliamo fare nostra l’affermazione scioccante di David Icke: “there is no COVID-19, it doesn’t exist”, ma riteniamo che la teoria virale dell’epidemia sia largamente deficitaria e perciò necessiti di una revisione totale. È forse stato in grado il criterio diagnostico della COVID-19 di identificare quasi tutti i casi di polmonite interstiziale epidemica durante questa pandemia? No, per almeno il 30%-50% dei casi. Può tale diagnosi essere effettuata anche a persone del tutto asintomatiche ed in pieno benessere? Sì, in un numero oltre 10 volte maggiore dei casi di malattia lieve o grave. Ha potuto tale diagnosi essere posta come causa di morte anche in presenza di altre patologie talmente gravi da essere in realtà esse stesse causa di morte? Sì, è stato fatto così molto frequentemente, in presenza di RT- PCR positiva su tampone. Può il test identificare con sicurezza i soggetti malati e/o contagiosi? Certamente no; numerosissimi sono i casi di alternanza di positività enegatività “inspiegate” e casi di positività avulsi dalla realtà. Ha potuto la teoria effettuare previsioni che siano state rispettate? No, la maggior parte delle previsioni sono fallite di gran lunga. Ci son stati meno casi e meno morti in quei Paesi dove non hanno attuato il lockdown (i.e. Giappone e Svezia) che nel nostro dove è stato imposto. Le previsioni del comitato tecnico italiano sono andate di gran lunga fuori misura. Questi fallimenti obbligano a ricorrere a spiegazioni di fantasia allo scopo di non dover ammettere le debolezze teoriche (per esempio: improvvisamente in Italia – nel giro di poche settimane – tutti i virus italiani avrebbero deciso contemporaneamente di cambiare abitudini: sarebbero “diventati benigni” e “non più tanto contagiosi”, salvo futuri ripensamenti). Possono i test anticorpali rispecchiare fedelmente una infezione attuale, recente, passata? No. I test non sono mai stati validati, perciò i risultati sono così erratici. Tanto erratici e discordanti tra loro che è impossibile stabilire la prevalenza della supposta malattia nella popolazione. Ed infine: è stato isolato il virus SARS-CoV-2? No, la dimostrazione sta negli stessi lavori che pretendono di averlo fatto. Le fotografie sono state scattate a “oggetti” notevolmente differenti tra loro e non al virus isolato”.

La teoria virale dell’epidemia di COVID-19 è falsificata in ogni suo aspetto (Dottor Franchi)

L’elaborato:

https://drive.google.com/file/d/1JWLOmzI9hukDO2SgYT7mObx9BQJkE96J/view?fbclid =IwAR0lBcQZPMXKQymt6K3x15ohUxXz3cZVbsGWHj72cdge2zsZ9-JBWQJvZzk

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Coronavirus: Iss, in Italia i decessi accertati finora per causa del Covid-19 sono solo due

Conferenza stampa del 13 marzo 2020 – Roma (dal minuto 10:38 – https://youtu.be/vR5-01ZjYmM?t=638) – “Le persone morte a causa del coronavirus in Italia, che non presentavano altre patologie, potrebbero essere solo due. E’ quanto risulta dalle cartelle cliniche finora esaminate dall’Istituto superiore di sanità”. E’ quanto riferito dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa tenuta presso la Protezione civile a Roma. “I pazienti deceduti positivi hanno una media di oltre 80 anni – 80,3 per l’esattezza – e sostanzialmente sono prevalentemente maschi”, ha aggiunto Brusaferro. “Le donne sono il 25,8 per cento. L’età media dei deceduti è significativamente più alta rispetto agli altri positivi. Le fasce d’età superiori ai 70 anni, con un picco tra gli 80 e gli 89 anni. La maggioranza di queste persone è portatrice di patologie croniche. Soltanto due persone non sono risultate al momento portatrici di patologie”, ma anche in questi due casi, l’esame delle cartelle non è concluso e potrebbero, dunque emergere cause di morte diverse dal Covid-19. Il presidente dell’Iss ha precisato che, alla data del 13 marzo 2020, dagli ospedali di tutta Italia sono pervenute “poco più di cento cartelle cliniche”. Sono i primi dati un minimo dettagliati forniti finora dalla Protezione civile sulle cause di morte dei pazienti affetti da coronavirus. Allo stato attuale, infatti, le autorità non sono in grado di distinguere coloro i quali sono morti a causa del virus, da quelli che, invece, vengono quotidianamente comunicati all’opinione pubblica, ma che erano in massima parte portatori di altre gravi patologie e che, quindi, non sarebbero deceduti a causa del Covid-19. Rispondendo a una domanda di “Agenzia Nova”, infatti, Brusaferro non ha saputo indicare il numero esatto dei decessi da coronavirus. Il professore ha inoltre chiarito che, in base ai dati analizzati, la grande maggioranza delle vittime “avevano serie patologie e in alcuni casi l’insorgenza di un’infezione delle vie respiratorie può portare più facilmente a un decesso”. Per far chiarezza su questo punto, e fornire dati reali, “man mano che acquisiremo le cartelle andremo ad approfondire ulteriormente. Comunque le popolazioni più a rischio sono quelle fragili, portatrici di più patologie”.

Roma, 18 mar 18:29 – (Agenzia Nova) – Tra le persone che sono decedute dopo aver contratto il Covid-19 “il 48,5 per cento ha tre o più patologie” gravi e “il 25,1 per cento una patologia grave”. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. “Solo lo 0,8 per cento ha zero patologie”, ha aggiunto, chiarendo che per patologie gravi si intendono ictus, ipertensione arteriosa, cancro, insufficienza renale ovvero “le patologie che accompagnano gli ultimi anni della nostra vita”. Anche “tra i più giovani sotto i 50 anni” è possibile rilevare che si tratta di “persone già affette da patologie cardovascolari, disturbi renali, diabete, obesità, ancora una volta persone più giovani ma più fragili”, ha concluso.

agenzianova.com/nazionale/0/2857424/2020-03-18/coronavirus-iss-48-5-per-cento- deceduti-con-tre-o-piu-patologie-gravi-pregresse-solo-0-8-per-cento-con-zero- patologie

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Coronavirus: Iss, 48,5 per cento deceduti con tre o più patologie gravi pregresse, solo 0,8 per cento con zero patologie

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Roma, 18 mar 18:29 – (Agenzia Nova) – Tra le persone che sono decedute dopo aver contratto il Covid-19 “il 48,5 per cento ha tre o più patologie” gravi e “il 25,1 per cento una patologia” grave. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. “Solo lo 0,8 per cento ha zero patologie”, ha aggiunto, chiarendo che per patologie gravi si intendono ictus, ipertensione arteriosa, cancro, insufficienza renale ovvero “le patologie che accompagnano gli ultimi anni della nostra vita”. Anche “tra i più giovani sotto i 50 anni” è possibile rilevare che si tratta di “persone già affette da patologie cardovascolari, disturbi renali, diabete, obesità, ancora una volta persone più giovani ma più fragili”, ha concluso.

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“Non è possibile fare tamponi a tutti” Coronavirus, Report Iss: “Su 355 cartelle cliniche solo 3 morti di covid-19 senza altre patologie” Sono 2.629 gli operatori contagiati sui 28.293 positivi totali. In media passano 8 giorni tra ricovero e decesso. La terapia antibiotica è stata quella più utilizzata (83% dei casi), meno utilizzata quella antivirale (52%) Tweet Coronavirus. Stretta sui controlli. Il commissario Arcuri: “Serve un’economia di guerra” 18 marzo 2020 – Un’analisi complessa quella dei numeri dell’epidemia da Coronavirus. Sono 355 le cartelle cliniche, sulle 2.003 pervenute all’Istituto superiore di sanità (Iss), finora analizzate. E secondo i primi riscontri sono 3 su 355 i pazienti che “presentavano zero patologie”. Tutti gli altri pazienti vittime dell’epidemia, secondo l’Iss, avevano altre patologie gravi. Quasi il 50 per cento dei deceduti aveva ben 3 patologie pregresse, e la media, tra i 352 morti per cause secondarie, è di 2,7 patologie a persona. In media 8 giorni tra sintomi e decessi. Nelle persone decedute positive al Covid-19 la terapia antibiotica è stata quella più utilizzata (83% dei casi), meno utilizzata quella antivirale (52%), più raramente la terapia steroidea (27%), afferma il Report pubblicato sul sito Epicentro, aggiornato al 17 marzo. Il documento mostra anche i tempi mediani, in giorni, che trascorrono dall’insorgenza dei sintomi al decesso (8 giorni), dall’insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale (4 giorni) e dal ricovero in ospedale al decesso.

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-Iss-26876e8b-5923-4fb8-9f85- 6244bfedb1b5.html

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Conferenza stampa 21 marzo 2020 ore 18.00 – Coronavirus

Al secondo 54 (https://youtu.be/VS4uGFyNu48?t=54), il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, dichiara: “Purtroppo dobbiamo registrare, anche quest’oggi, un incremento di 793. Voglio ricordare ancora una volta che noi conteggiamo tutti i deceduti e quindi non facciamo una distinzione di deceduti ‘per e con Coronavirus’”.

Conferenza del 26 marzo 2020 – Cit.: “Tra i soggetti deceduti complessivamente è stata segnalata almeno una comorbilità nell’88% dei casi (patologie cardiovascolari, diabete, malattie oncologiche, obesità, deficit

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immunitari, patologie renali ed altre affezioni croniche)”. Ciò significa che solo il 12 per cento dei deceduti, alla data del 26 marzo, era morto per coronavirus.

Qui il documento: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino- sorveglianza-integrata-COVID-19_26-marzo%202020.pdf

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Conferenza del 30 marzo 2020 – Cit: “L’informazione sul sesso è nota per 93.755/94.312 casi. Il numero di casi segnalati è leggermente maggiore per i soggetti di sesso femminile nelle fasce di età 20-29, 30-39, 40-49 ed è più del doppio dei soggetti di sesso maschile nella fascia oltre i 90 anni, probabilmente per la struttura demografica della popolazione. In tutte le altre fasce d’età decennali è maggiore il numero di soggetti di sesso maschile. La letalità, riportata in Tabella 1 evidenzia unincremento con l’aumentare dell’età. Si osserva inoltre una letalità più elevata nei soggetti di sesso maschile in tutte le fasce di età. Tra i soggetti deceduti, complessivamente è stata segnalata almeno una co-morbidità (patologie cardiovascolari, patologie respiratorie, diabete, deficit immunitari, patologie metaboliche, patologie oncologiche, obesità, patologie renali o altre patologie croniche)”. Non c’era quindi nessuno deceduto direttamente cagionato dal coronavirus.

Qui il documento: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino- sorveglianza-integrata-COVID-19_30-marzo-2020.pdf

Qui la pagina di riferimento: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/aggiornamenti

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In ultimo, vediamo i dati forniti in tempo reale dalle anagrafi di tutta Italia. Possiamo osservare che la media dei deceduti (per giorno) degli anni passati è pressocché sovrapponibile al numero di deceduti di questi giorni (circa 1670 morti al dì). Ciò implica un’evidente discrepanza nelle cifre se, come dichiarato dalle autorità governative, i morti per coronavirus sono una media di 700 al giorno.

Significa che i dati forniti dalle anagrafi italiane mostrano una differenza (negativa) di circa 700 unità giornaliere. In definitiva il numero di decessi dichiarati in questi giorni dall’ISTAT è in linea con la media dei decessi registrati negli anni precedenti e non evidenzia il picco segnalato dall’Istituto superiore di sanità.

Fonte: italiaora.org

I test PCR per ricercare il Coronavirus non sono validati ed i tamponi non sono affidabili

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CORONAVIRUS 2019: non esiste un test per la diagnosi! Numero molto alto di falsi positivi dalla Real-Time PCR

Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Xi’an Jiaotong University Health Science Center, Xi’an 710061, China.
Dalla Cina arrivano primi dati a livello globale sull’affidabilità dello screening per CORONAVIRUS 2019: L’80,33% dei positivi alla Real- Time PCR sono falsi positivi.

5 marzo 2020: dalla “democratica” Cina, arrivano gli unici risultati al mondo, sul tasso di falsi positivi risultanti dall’indagine attiva sui cosiddetti “contagiati” dal virus. In Italia si parla di portatori sani e/o di contagiati come di pericolosi untori da circoscrivere in “zone rosse” di quarantena. Di questi, tuttavia, l’80,33% sono falsi positivi.

La PCR che ricerca l’RNA del virus non è affidabile: solo il 19,67% dei cosiddetti “contagiati”, meglio definibili come, “individui infetti asintomatici” alberga veramente l’RNA virale ed in quantità, peraltro, più che minima. Una diagnosi di certezza su questo 20% circa, a questo punto, può arrivare solo dall’isolamento del virus finora riportato solo da pochissimi dei nostri ricercatori.

Di seguito lo studio, nella parte in lingua inglese:

[Potenziale tasso di falsi positivi tra gli “individui infetti asintomatici” in stretti contatti di pazienti COVID-19].

Abstract:

Obiettivo: Mentre la prevenzione ed il controllo di COVID-19 continua a progredire, lo screening del test dell’acido nucleico positivo nei contatti ravvicinati dei pazienti è stato effettuato in molte parti della Cina. Tuttavia, la percentuale di risultati falsi positivi allo screening non è stata finora riportata. Chiarire la percentuale di falsi positivi durante lo screening è importante nel controllo e nella prevenzione di COVID- 19.

Metodi:

I valori numerici e gli intervalli ragionevoli dei vari indicatori che influiscono sulla percentuale di falsi positivi sui risultati positivi (ndr, alla PCR) sono stati stimati sulla base delle informazioni a nostra disposizione al momento. La percentuale di falsi positivi di soggetti positivi nello screening attivo è stata dedotta, e sono state effettuate analisi di sensibilità univariate e multivariate per comprendere la solidità dei risultati.

Risultati:

Quando il tasso di infezione dei contatti ravvicinati e la sensibilità e la specificità dei risultati riportati sono stati presi come punti di stima, il valore predittivo positivo dello screening attivo è stato solo del 19,67%, mentre il tasso di falsi positivi dei risultati positivi è stato dell’80,33%. I risultati dell’analisi di sensibilità multivariata- probabilistica hanno supportato i risultati del base-case, con una probabilità del 75% per il tasso di falsi positivi superiori al 47%. Conclusioni: Nei contatti ravvicinati dei

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pazienti di COVID-19, quasi la metà o anche di più degli “individui infetti asintomatici” riportati nello screening del test dell’acido nucleico positivo potrebbero essere falsi positivi.

Il lavoro mostra chiaramente due cose:

a) Il 20% di veri positivi su cento positivi alla PCR ridimensiona in modo drastico l’entità dell’epidemia portata avanti da OMS-CDC;

b) Ancora più importante: non esiste la propagandata rapida e temibile diffusione del virus che, peraltro, non dà problemi quod vitam in circa il 95% delle persone sintomatiche.

Link dello studio Pubmed:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32133832

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Coronavirus e 5G: esiste una correlazione? Lo studio a firma dei Dottori P.R.Doyon e O.Johansson lo conferma

Mentre un buon numero di studi ha dimostrato che i moderni campi elettromagnetici ambientali creati dall’uomo possono avere sia effetti stimolatori che inibitori sulla funzione del sistema immunitario, i meccanismi precisi devono ancora essere completamente chiariti. Si ipotizza qui che, a seconda dei parametri, uno dei mezzi con cui l’esposizione a lungo termine del campo elettromagnetico abbia il potenziale per condurre alla fine all’immunosoppressione è attraverso l’inibizione a valle dell’enzima calcineurina – una fosfatasi proteica, che attiva le cellule T del sistema immunitario e può essere bloccato da agenti farmaceutici.

La calcineurina è il bersaglio di una classe di farmaci chiamati inibitori della calcineurina (ad es. Ciclosporina , pimecrolimus e tacrolimus). Quando i destinatari del trapianto di organi assumono tali prodotti farmaceutici per prevenire o sopprimere il rigetto del trapianto di organi, uno dei principali effetti collaterali è l’immunosoppressione che porta ad un aumentato rischio di infezione opportunistica : p. Es., Fungina, virale (virus di Epstein-Barr, citomegalovirus), batterica atipica (Nocardia, Infezioni da listeria , micobatteri, micoplasma) e parassiti (ad es. Toxoplasmosi).

Electromagnetic fields may act via calcineurin inhibition to suppress immunity, thereby increasing risk for opportunistic infection: Conceivable mechanisms of action

Author links open overlay panel P.R.Doyon and O.Johansson
Doyon Independent Research, 1428 7th Ave., Santa Cruz, CA 95062, United States The Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, 171 77 Stockholm, Sweden – Received 15 February 2017, Accepted 30 June 2017, Available online 3 July 2017.

Qui lo studio: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2017.06.028

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DI SEGUITO L’ESTRATTO DELLO STUDIO JOHANSSON-DOYON PUBBLICATO NEL 2017:

Abstract

While a good number of studies have demonstrated that modern, man-made ambient electromagnetic fields can have both stimulatory and inhibitory effect on immune system function, the precise mechanisms have yet to be completely elucidated. It is hypothesized here that, depending on the parameters, one of the means by which long-term electromagnetic field exposure has the potential to eventually lead to immunosuppression is via downstream inhibition of the enzyme calcineurin — a protein phosphatase, which activates the T-cells of the immune system and can be blocked by pharmaceutical agents.

Calcineurin is the target of a class of pharmaceuticals called calcineurin inhibitors (e.g., cyclosporine, pimecrolimus and tacrolimus). When organ transplant recipients take such pharmaceuticals to prevent or suppress organ transplant rejection, one of the major side effects is immunosuppression leading to increased risk of opportunistic infection: e.g., fungal, viral (Epstein-Barr virus, cytomegalovirus), atypical bacterial (Nocardia, Listeria, mycobacterial, mycoplasma), and parasitic (e.g., toxoplasmosis) infections.

Frequent anecdotal reports, as well as a number of scientific studies, have shown that electromagnetic field exposures may indeed produce the same effect: a weakened immune system leading to an increase in the same or similar opportunistic infections: i.e., fungal, viral, atypical bacterial, and parasitic infections.

Furthermore, numerous research studies have shown that man-made electromagnetic fields have the potential to open voltage-gated calcium channels, which can in turn produce a pathological increase of intracellular calcium, leading downstream to the pathological production of a series of reactive oxygen species. Finally, there are a number of research studies demonstrating the inhibition of calcineurin by a pathological production of reactive oxygen species.

Hence, it is hypothesized here that exposures to electromagnetic fields have the potential to inhibit immune system response by means of an eventual pathological increase in the influx of calcium into the cytoplasm of the cell, which induces a pathological production of reactive oxygen species, which in turn can have an inhibitory effect on calcineurin. Calcineurin inhibition leads to immunosuppression, which in turn leads to a weakened immune system and an increase in opportunistic infection.

Graphical abstract

Scaricare al seguente link l’immagine ad alta risoluzione: https://ars.els- cdn.com/content/image/1-s2.0-S0306987717301718-fx1_lrg.jpg

TRADUZIONE:
Mentre un buon numero di studi ha dimostrato che i moderni campi elettromagnetici ambientali creati dall’uomo possono avere sia effetti stimolatori che inibitori sulla funzione del sistema immunitario, i meccanismi precisi devono ancora essere completamente chiariti. Si ipotizza qui che, a seconda dei parametri, uno dei mezzi con cui l’esposizione a lungo termine del campo elettromagnetico abbia il potenziale per condurre alla fine all’immunosoppressione è attraverso l’inibizione a valle

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dell’enzima calcineurina – una fosfatasi proteica, che attiva le cellule T del sistema immunitario e può essere bloccato da agenti farmaceutici.

La calcineurina è il bersaglio di una classe di farmaci chiamati inibitori della calcineurina (ad esempio ciclosporina, pimecrolimus e tacrolimus). Quando i destinatari del trapianto di organi assumono tali prodotti farmaceutici per prevenire o sopprimere il rigetto del trapianto di organi, uno dei principali effetti collaterali è l’immunosoppressione che porta ad un aumentato rischio di infezione opportunistica: ad esempio, fungina, virale (virus di Epstein-Barr, citomegalovirus), batterica atipica (Nocardia, Infezioni da listeria, micobatteri, micoplasma) e parassiti (ad es. Toxoplasmosi).

Frequenti rapporti aneddotici, nonché una serie di studi scientifici, hanno dimostrato che le esposizioni al campo elettromagnetico possono effettivamente produrre lo stesso effetto: un sistema immunitario indebolito che porta ad un aumento delle stesse o opportune infezioni opportunistiche: cioè fungine, virali, batteriche atipiche e infezioni parassitarie.

Inoltre, numerosi studi di ricerca hanno dimostrato che i campi elettromagnetici artificiali hanno il potenziale per aprire canali di calcio dipendenti dalla tensione, che a loro volta possono produrre un aumento patologico del calcio intracellulare, portando a valle alla produzione patologica di una serie di specie reattive dell’ossigeno. Infine, ci sono una serie di studi di ricerca che dimostrano l’inibizione della calcineurina da parte di una produzione patologica di specie reattive dell’ossigeno.

Quindi, si ipotizza qui che le esposizioni ai campi elettromagnetici abbiano il potenziale di inibire la risposta del sistema immunitario mediante un eventuale aumento patologico nell’afflusso di calcio nel citoplasma della cellula, che induce una produzione patologica di specie reattive dell’ossigeno, che in talune circostanze può avere un effetto inibitorio sulla calcineurina. L’inibizione della calcineurina porta all’immunosoppressione, che a sua volta porta a un sistema immunitario indebolito e ad un aumento dell’infezione opportunistica.

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Di seguito si riporta uno studio (sul portale medico-scientifico governativo statunitense pubmed.gov) che correla la vaccinazione anti-influenzale con un aumentato rischio di infezioni non influenzali, confemate virologicamente.

Increased Risk of Noninfluenza Respiratory Virus Infections Associated With Receipt of Inactivated Influenza Vaccine

Randomized Controlled Trial Clin Infect Dis, 54 (12), 1778-83 Jun 2012
Benjamin J Cowling 1, Vicky J Fang, Hiroshi Nishiura, Kwok-Hung Chan, Sophia Ng, Dennis K M Ip, Susan S Chiu, Gabriel M Leung, J S Malik Peiris
Affiliations expand
PMID: 22423139 PMCID: PMC3404712 DOI: 10.1093/cid/cis307

Abstract

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We randomized 115 children to trivalent inactivated influenza vaccine (TIV) or placebo. Over the following 9 months, TIV recipients had an increased risk of virologically-confirmed non-influenza infections (relative risk: 4.40; 95% confidence interval: 1.31-14.8). Being protected against influenza, TIV recipients may lack temporary non-specific immunity that protected against other respiratory viruses.

Qui lo studio: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22423139/

Traduzione:

Abbiamo randomizzato 115 bambini a vaccino antinfluenzale inattivato trivalente (TIV) o placebo. Nei successivi 9 mesi, i destinatari della TIV avevano un aumentato rischio di infezioni non influenzali confermate virologicamente (rischio relativo: 4,40; intervallo di confidenza al 95%: 1,31-14,8). Essendo protetti contro l’influenza, i destinatari della TIV potrebbero non avere un’immunità temporanea non specifica che proteggeva da altri virus respiratori.

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Sempre dal sito governativo statunitense Pubmed.gov si riporta un secondo studio che pone l’attenzione sul fenomeno conosciuto come interferenza virale nei soggetti del personale del dipartimento della Difesa, che hanno ricevuto la vaccinazione antiinfluenzale nel biennio 2017/2018.

Influenza Vaccination and Respiratory Virus Interference Among Department of Defense Personnel During the 2017-2018 Influenza Season
Greg G Wolff 1
Affiliations expand

PMID: 31607599 DOI: 10.1016/j.vaccine.2019.10.005

Abstract

Purpose: Receiving influenza vaccination may increase the risk of other respiratory viruses, a phenomenon known as virus interference. Test-negative study designs are often utilized to calculate influenza vaccine effectiveness. The virus interference phenomenon goes against the basic assumption of the test-negative vaccine effectiveness study that vaccination does not change the risk of infection with other respiratory illness, thus potentially biasing vaccine effectiveness results in the positive direction. This study aimed to investigate virus interference by comparing respiratory virus status among Department of Defense personnel based on their influenza vaccination status. Furthermore, individual respiratory viruses and their association with influenza vaccination were examined.

Results: We compared vaccination status of 2880 people with non-influenza respiratory viruses to 3240 people with pan-negative results. Comparing vaccinated to non-vaccinated patients, the adjusted odds ratio for non-flu viruses was 0.97 (95% confidence interval (CI): 0.86, 1.09; p = 0.60). Additionally, the vaccination status of 3349 cases of influenza were compared to three different control groups: all controls (N = 6120), non-influenza positive controls (N = 2880), and pan-negative controls (N = 3240). The adjusted ORs for the comparisons among the three control groups did not vary much (range: 0.46-0.51).

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Conclusions: Receipt of influenza vaccination was not associated with virus interference among our population. Examining virus interference by specific respiratory viruses showed mixed results. Vaccine derived virus interference was significantly associated with coronavirus. and human metapneumovirus; however, significant protection with vaccination was associated not only with most influenza viruses, but also parainfluenza, RSV, and non-influenza virus coinfections. Keywords: Department of Defense; Influenza vaccine; Respiratory illness; Virus interference.

Published by Elsevier Ltd. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31607599/ Traduzione:

PMID: 31607599 DOI: 10.1016 / j.vaccine.2019.10.005 Abstract:

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Vaccinazione contro l’influenza e interferenza del virus respiratorio tra il personale del Dipartimento della Difesa durante la stagione influenzale 2017-

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2018

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Greg G Wolff 1

La vaccinazione antinfluenzale può aumentare il rischio di altri virus respiratori, un fenomeno noto come interferenza da virus. Gli schemi di studio negativi al test vengono spesso utilizzati per calcolare l’efficacia del vaccino antinfluenzale. Il fenomeno dell’interferenza virale va contro il presupposto di base dello studio sull’efficacia del vaccino negativo per il test, secondo cui la vaccinazione non modifica il rischio di infezione da altre malattie respiratorie, pertanto una potenziale distorsione dell’efficacia del vaccino porta ad una direzione positiva. Questo studio mirava a studiare le interferenze virali confrontando lo stato del virus respiratorio tra il personale del Dipartimento della Difesa in base al loro stato di vaccinazione antinfluenzale. Inoltre, sono stati esaminati i singoli virus respiratori e la loro

associazione con la vaccinazione antinfluenzale.

Risultati:

Abbiamo confrontato lo stato di vaccinazione di 2880 persone con virus respiratori non influenzali con 3240 persone con risultati pan-negativi. Confrontando i pazienti vaccinati con quelli non vaccinati, il rapporto di probabilità aggiustato per i virus non influenzali era 0,97 (intervallo di confidenza al 95% (CI): 0,86, 1,09; p = 0,60). Inoltre, lo stato di vaccinazione di 3349 casi di influenza è stato confrontato con tre diversi gruppi di controllo: tutti i controlli (N = 6120), i controlli positivi non influenzali (N = 2880) e i controlli pan-negativi (N = 3240). Gli OR rettificati per i confronti tra i

tre gruppi di controllo non sono variati molto (intervallo: 0,46-0,51).

Conclusioni:

La ricezione della vaccinazione antinfluenzale non è stata associata all’interferenza virale tra la nostra popolazione. L’esame delle interferenze virali da parte di specifici virus respiratori ha mostrato risultati contrastanti. L’interferenza del virus derivato dal vaccino era significativamente associata al coronavirus e metapneumovirus umano; tuttavia, una protezione significativa con la vaccinazione è stata associata non solo

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alla maggior parte dei virus influenzali, ma anche alle co-infezioni da parainfluenza,

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RSV e virus non influenzali.

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Si è passati dai 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016. L’Italia conta il 30% di tutte le morti per sepsi nei 28 Paesi Ue. Il dato emerge dal Rapporto Osservasalute 2018, presentato a Roma. “C’è una strage in corso, migliaia di persone muoiono ogni giorno per infezioni ospedaliere, ma il fenomeno viene sottovalutato. “Si è diffusa l’idea che si tratti di un fatto ineluttabile”, ha dichiarato Walter Ricciardi, Direttore dell’Osservatorio nazionale sulla salute.

Fonte: http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/05/15/allarme- rosso-infezioni-ospedaliere-49-mila-morti-lanno_41a0e9c5-8f5d-4373-acda- 4f46014f9dd0.html

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L’Aifa (Associazione italiana del farmaco), sulla base della segnalazione di diversi decessi, dopo aver inizialmente autorizzato l’impiego dell’Interferone Beta1, fa marcia indietro ed estromette il farmaco dalla terapia anti-Covid19

Il 17 marzo 2020 AIFA autorizza l’impiego dell’Interferone Beta 1 per la terapia anti Coronavirus e li inserisce (per tre mesi) tra i farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV2 (COVID-19), dando indicazioni presise relativamente alla posologia. Nel dispositivo si legge quanto segue:

“Ritenuto opportuno consentire la prescrizione come terapia di supporto del medicinale interferone beta 1 a, a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, per i soggetti affetti da infezione da SARS-CoV2 (COVID-19) unicamente in considerazione dell’emergenza sanitaria sul territorio italiano legata alla pandemia COVID-19;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell’AIFA nelle riunioni dell’11, 12, 13 marzo 2020 – stralcio verbale n. 20;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale interferone beta 1 a nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, come terapia di supporto dei pazienti affetti da infezione da

SARS-CoV2 (COVID-19), per un periodo di tre mesi;

Ritenuto, inoltre, necessario disporre tempestivamente dei dati relativi alla somministrazione dei medicinali in oggetto, affinche’ sia garantita la pronta valutazione delle iniziative piu’ opportune a fronteggiare lo stato di pandemia;

Allarme rosso per la mortalità causata dalle infezioni

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batteriche ospedaliere

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Determina:

Art. 1

Il medicinale interferone beta 1 a e’ incluso ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto- legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell’elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l’indicazione di cui all’art. 2.

Piano terapeutico

Dosaggio: 10 μg die di interferone beta 1a in bolo endovenoso, per un massimo di 6 giorni consecutivi

Altre condizioni da osservare

Le modalita’ previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita’ di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico

Nel corso del trattamento con il medicinale devono essere monitorati i tempi di estubazione e la mortalita’.

Ritenuto necessario e urgente, pertanto, consentire la prescrizione, anche in regime domiciliare, dei medicinali clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir , darunavir/cobicistat, darunavir/ritonavir, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti affetti da infezione da SARS-CoV2 (COVID-19) unicamente in considerazione dell’emergenza sanitaria sul territorio italiano legata alla pandemia COVID-19, per tre mesi;

Ritenuto, inoltre, necessario disporre tempestivamente dei dati relativi alla somministrazione dei medicinali in oggetto, affinche’ sia garantita la pronta valutazione delle iniziative piu’ opportune a fronteggiare lo stato di pandemia;

Determina:

Art. 1

I medicinali a base di clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir , danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV2 (COVID- 19), nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

L’impiego di tali farmaci e’ riferito al trattamento e non alla profilassi per il COVID-19. Dosaggio per ciascun medicinale

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Clorochina bifosfato cpr: 500 mg 2 volte die.
Idrossiclorochina solfato cpr: 200 mg per 2 volte die (se associata ad antivirale).

Idrossiclorochina solfato cpr: 400 mg 2 volte die il 1° giorno; dal 2° giorno 200 mg per 2 volte die (se somministrata in monoterapia)

Lopinavir/Ritonavir cpr: 400 mg lopinavir/100 mg ritonavir per 2 volte die.

Lopinavi/ritonavir soluzione orale (80 mg + 20 mg/ml): 5 ml per 2 volte die.

Darunavir/Cobicistat cpr: 800 mg darunavir/150 mg cobicistat per 1 volta die.

Darunavir cpr: 800 mg per 1 volta die + Ritonavir cpr: 100 mg 1 volta die.

Darunavir sospensione orale (100 mg/ml) 8 ml per 1 volta die + ritonavir soluzione orale (80 mg/ml) 1,2 ml per 1 volta die.

Schema terapeutico
Lopinavir/Ritonavir + Idrossiclorochina (o clorochina) o Darunavir/Cobicistat + Idrossiclorochina (o clorochina) o
Darunavir + Ritonavir+ Idrossiclorochina (o clorochina) o Lopinavir/Ritonavir o
Darunavir/Cobicistat o
Darunavir + Ritonavir o
Idrossiclorochina (o Clorochina)
Durata del trattamento: da stabilire a seconda dell’evoluzione clinica”.

Il primo aprile 2020 il giornale liberoquotidiano.it (Qui il link:https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/21693185/coronavirus_franco_bechi s_farmaco_killer_aifa.html?fbclid=IwAR3c2VSotwlcdCb3edi- e81GXTfdUh4LHufoiMnmWEhglEYfRkIueJYeneM#.XoYNnINPwaQ.facebook) pubblica un articolo dal titolo: “Franco Bechis – Coronavirus, clamorosa cantonata dell’Aifa. Ai malati il farmaco killer”. Notizia che viene poi confermata da altre testate giornalistiche nazionali. La stessa AIFA, sulla base della segnalazione di diversi decessi, causati dalla suddetta terapia, estromette l’interferone beta 1 dalla terapia anti-Covid19.

Di seguito quanto riportato nell’articolo.

”Per una settimana ai malati di coronavirus è stato dato un farmaco (l’interferone beta 1) dal servizio sanitario nazionale (SSN) italiano che si è rivelato “incompatibile” con il loro stato di salute e che potrebbe anche avere causato danni non lievi al gruppo di pazienti a cui è stato somministrato. Lo scrive Franco Bechis sul

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Tempo di oggi. L’autorizzazione e la revoca sono atti pubblici, entrambi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale come determine dell’Agenzia del farmaco. La prima è del 17 marzo e stabilisce che l’interferone beta 1 «è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale come terapia di supporto dei pazienti affetti da infezione da Sars-CoV2 (COVID -19), nel rispetto delle condizioni per esso indicate

nell’ allegato 1 che fa parte integrante della presente determina». Gli effetti eccoli spiegati: “svenimento,. Convulsioni, disturbi depressivi, anche gravi con ideazione suicida ria, aritmie, angina, ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca e addirittura difficoltà respiratorie”.

Otto giorni dopo – il 25 marzo 2020 – sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicata una nuova determina Aifa che revoca la decisione precedente, che sarebbe dovuta durare tre mesi, spiegando solo che la commissione tecnico scientifica dell’Agenzia del farmaco, in una sua riunione tenutasi il 24 marzo «ha ritenuto opportuno revocare tale inserimento per problemi di incompatibilità della formulazione disponibile rispetto all’ uso proposto». ‘L’unica è sperare”, scrive Bechis, “che questo incredibile infortunio dell’agenzia non abbia indotto in analogo errore qualche ospedale o medico che si è fidato del’Aifa seguendo le istruzioni fornite’”.

Il giornalista Franco Bechis precisava che, secondo le indicazioni prescritte da AIFA, l’interferone beta1 andava somministrato via endovena, anziché per via intramuscolare. Sul portale Intopic.it si legge, a tal proposito, quanto segue:

“L’Aifa – l’agenzia del farmaco italiano – ha autorizzato l’utilizzo dell’interferone beta 1 nella lotta al coronavirus per via endovenosa. Il risultato secondo le avvertenze del farmaco è un sostanziale sovradosaggio dovuto all’assorbimento più rapido. E gli effetti già testati in questo caso sono fra l’altro: «svenimento, convulsioni, disturbi depressivi anche gravi con ideazione suicidaria, aritmie, angina, ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca e, addirittura, difficoltà respiratorie»”. Non conosciamo cosa sia accaduto a quei malati, ma è certo che dopo 7 giorni di somministrazione quella autorizzazione all’utilizzo dell’interferone beta 1 è stata improvvisamente revocata dalla stessa Aifa. L’autorizzazione e la revoca sono atti pubblici, entrambi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale come determine dell’Agenzia del farmaco.

Inoltre si riporta a testimonianza l’intervista del 24 marzo 2020 al Dott. Claus Koehnlein (video: https://youtu.be/eUT9DGMOSx4) il quale, in estrema sintesi, dichiara quanto segue:

a) I tamponi PCR impiegati per rilevare infezione da Cornonavirus, sono inaffidabili nel 50% dei casi.

  1. b)  Ai suoi pazienti che mostrano sintomi influenzali egli consiglia riposo a casa senza attuare terapie di contrasto al virus. Inoltre non fa eseguire il tampone.
  2. c)  I pazienti curati in Italia con interferone, cortisone ed antibiotici per

    contrastare le difficoltà respiratorie, subiscono danni spesso fatali, poiché, sebbene questi farmaci inducano sulle prime qualche miglioramento, successivamente possono determinare un collasso del sistema immunitario, con conseguente grave crisi respiratoria e, in alcuni casi, portano al decesso del paziente, anche se giovane.

  3. d)  L’allarmismo sul contagio da Coronavirus arriva solo dall’Italia “ed io vedo che molte informazioni provenienti da medici italiani sono solo fake news”.

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Infine, ci si interroga sull’attendiblità dei tamponi, utlizzati sul territorio italiano, alla luce di quanto rivelato in un articolo del Telegraph:

“Lo sforzo del governo britannico per accelerare i test sul coronavirus di massa, ha subìto un colpo, dopo che i test per accertare la positività al coronavirus, i componenti chiave ordinati dall’estero sono stati scoperti per essere contaminati dal coronavirus”: così rivelava un’articolo del Telegraph del 30 marzo 2020.

Qual è la ditta estera che fornisce i test già contaminati e proprio da coronavirus? Telegraph: “Uno dei fornitori – la società lussemburghese Eurofins – ha inviato una e-mail lunedì mattina ai laboratori governativi nel Regno Unito, avvertendo che una consegna di componenti chiave chiamati “sonde e primer” era stata contaminata con coronavirus e sarebbe stata ritardata. La ditta ha ammesso che c’era stato un “problema” e ha insistito sul fatto che altri fornitori privati avevano subito lo stesso inconveniente.

Una breve ricerca – ed ecco che si apprende che, nel gennaio 2018, Eurofins North America ha acquistato il laboratorio di analisi nutrizionali Craft Technologies, un laboratorio che fornirà ad Eurofins “dai campioni biologici ai tessuti” e “test clinici”. Craft Technologies è stata finanziata nel 2015 dalla Melinda e Bill Gates Foundation con 844.395 dollari per elaborare “metodi di prova e di raccolta blood spot finger sticks” – insomma test a bastoncino – come quelli usati a tappeto attualmente in Italia.

Fonte: https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2018/01/17/Eurofins-North- America-purchases-contract-analytical-lab-Craft-Technologies

Bill e Melinda Gates hanno voce in capitolo in Eurofins – Possiamo ancora credere che la contaminazione dei test di Eurofins Lussemburgo sia stata accidentale?

Lussemburgo? L’esperta di social Networks Valeria KindQ ha scoperto che Eurofins ha ben quattro stabilimenti di produzione in Italia!

https://www.contractpharma.com/contents/view_breaking-news/2020-03- 30/eurofins-launches-coronavirus-testing-solutions/

Qui di seguito l’articolo pubblicitario dove la Eurofins esalta il suo prodotto:https://www.contractpharma.com/contents/view_breaking-news/2020-03- 12/eurofins-offers-coronavirus-testing-services/

Alla conferenza della non-profit TED2010 del 9 febbraio 2012, dal titolo Innovating to zero! Bill Gates si pronuncia con queste parole:

“Il mondo oggi ha 6,8 miliardi di persone. La cifra va verso i 9 miliardi. Se faremo un buon lavoro con i nuovi vaccini, la sanità e i servizi medico- sanitari riproduttivi, potremmo ridurre [quei nove miliardi] forse del 10 o del 15 per cento”.

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COMMISSIONE RODOTA’: “Illegittimo l’obbligo di indossare le mascherine”.https://www.laleggepertutti.it/425982_illegittimo-lobbligo-di-indossare-le- mascherine?fbclid=IwAR2rMyUKpBM3cf6xYy4U28a_2daV3Cgp6dMaX13ePuEvlNFuUES WaaoP6sk

Uno studio ritiene incostituzionali le misure restrittive adottate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: i Dpcm sono in contrasto con la Costituzione.

Si ricorderà sicuramente che, in una sentenza dello scorso 29 luglio, il Giudice di pace di Frosinone aveva decretato l’illegittimità di una multa per la violazione delle regole del lockdown. Questo perché, a suo dire, i Dpcm del presidente Conte violerebbero la cosiddetta “gerarchia delle fonti del diritto”: si tratterebbe cioè di norme di carattere amministrativo che andrebbero a derogare quelle di rango costituzionale (leggi a riguardo “Dpcm incostituzionali“).

I più esperti nel campo avevano subito argomentato: «Si tratta solo del parere di un giudice di pace, che non vale neanche come precedente». Come dire: una rondine non fa primavera. Almeno per i negazionisti.

Ora, però, arriva un parere ancora più autorevole a sancire che le sanzioni amministrative inflitte per chi non indossa la mascherine non devono essere pagate perché illegittime. E se la polizia vuol comunque procedere a irrogare la multa deve identificarsi a richiesta del cittadino, fornendo i propri dati, cosa che è peraltro un suo preciso dovere in quanto pubblico ufficiale.

A mettere nero su bianco queste importanti conclusioni è una dura analisi dell’Osservatorio permanente per la legalità costituzionale, istituito presso il Comitato popolare per la difesa dei beni pubblici e comuni «Stefano Rodotà» e presieduto da Ugo Mattei, professore di Diritto civile all’Università di Torino.

Secondo questa analisi, redatta da fini giuristi e costituzionalisti e riportata stamane sul giornale Italia Oggi, i decreti del presidente del Consiglio dei ministri – ossia i famigerati Dpcm che hanno imposto le restrizioni sul lockdown, ivi compreso l’obbligo di indossare la mascherina – sono atti amministrativi non sottoposti al vaglio del Parlamento come invece succede con i decreti legge. Del resto, è la Costituzione ad imporre già il decreto legge per tutti i casi straordinari di necessità e di urgenza, da convertire entro 60 giorni con legge ordinaria. Dunque, Conte – secondo tale studio – avrebbe bypassato il Parlamento ponendo dei veri e propri atti d’imperio, incostituzionali secondo il nostro sistema.

Ed infatti l’articolo 3 del decreto legge n. 6/20 (il primo decreto legge con misure anti- Covid), dal quale i Dpcm sono poi discesi a raffica, ha giustificato l’adozione di misure che intaccano le libertà fondamentali. Cosa che solo il Parlamento poteva fare o quantomeno il Governo con successiva ratifica del Parlamento.

I Dpcm non possono pertanto porsi in contrasto con alcuna norma di legge e tantomeno con alcuna norma costituzionale anche in caso di emergenza sanitaria. Insomma, tanto le multe per chi non è restato a casa quanto quelle per chi non indossa le mascherine sarebbero illegittime.

Il secondo aspetto importante che tratta lo studio dei costituzionalisti riguarda l’obbligo di identificazione degli agenti di pubblica sicurezza che abbiano agito in forza

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di questi provvedimenti: il rischio è di doverne rispondere nel caso in cui tali provvedimenti vengano giudicati esorbitanti rispetto alla loro natura e finalità.

Conclusioni

Tutto ciò evidenziato, per quanto sia necessario fare tutto il possibile per salvaguardare la salute della collettività, chi scrive ritiene che il decreto del Presidente del Consiglio, Dott. Giuseppe Conte (e le conseguenti restrizioni della libertà di movimento dei cittadini) sia del tutto sproporzionato, rispetto alla reale gravità dell’infezione virale, giacché sono i numeri e non valutazioni personali a dimostrarlo.

QUINDI L’ESECUTIVO, RICORRENDO AD UNA DECRETAZIONE D’URGENZA, HA DE FACTO E DE IURE RIDOTTO LE LIBERTA’ INDIVIDUALI SULLA BASE DI UNA MISTIFICAZIONE ED ESAGERAZIONE DEI FATTI, stabilendo altresì norme che recano grave nocumento all’economia.

Il Governo e gli altri organismi preposti alla tutela delle salute hanno misconosciuto ed ignorato le vere cause alla base di episodi para-influenzali con conseguenti patologie connesse (verbigrazia, polmoniti). Sono eziologie che vanno ricercate altrove (cfr supra). Rebus sic stantibus, non si giustificano in alcun modo le misure decise, in quanto, oltre che incostituzionali, sono basate sulla dichiarazione diINGIUSTIFICATA pandemia che tale non risulta essere per i motivi illustrati e provati tramite irrefragabile documentazione medico-scientifica (cfr supra).

Dunque l’illecito contestato allo scrivente costituisce un atto illegale, poiché scaturito, come sin qui evidenziato, da un decreto del Presidente del Consiglio (e non del Governo), non ratificato dal Parlamento ed assolutamente illegale, oltre che incostituzionale.

P.Q. M.

Si chiede quindi il riconoscimento che non è stato commesso alcun illecito amministrativo ed il contestuale annullamento della sanzione.

Si porgono gli ossequi. ………………………. li …… /…… /2020

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